Art. 64
Oneri fiscali e contributivi
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Per l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili
la deduzione e' ammessa nell'esercizio in cui avviene il pagamento o
per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente
accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente
alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura
in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.