Art. 64 
                    Oneri fiscali e contributivi 
 
  1. Le imposte sui redditi e quelle per  le  quali  e'  prevista  la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.  Le  altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
  2. Per l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili
la deduzione e' ammessa nell'esercizio in cui avviene il pagamento  o
per quote costanti nell'esercizio stesso  e  nei  successivi  ma  non
oltre il quarto. 
  3.  Gli  accantonamenti  per  imposte  non  ancora  definitivamente
accertate sono deducibili nei  limiti  dell'ammontare  corrispondente
alle dichiarazioni  presentate,  agli  accertamenti  o  provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie. 
  4. I contributi ad  associazioni  sindacali  e  di  categoria  sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella  misura
in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.