Art. 65
Oneri di utilita' sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla
generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili
per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille
dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate
nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi
di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n.
73, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita'
di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di
istituti di istruzione universitaria, per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato.
3. Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p)
del comma 1 dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti e alle
condizioni ivi indicati; le erogazioni liberali di cui alla lettera
r) dello stesso articolo sono deducibili nel limite del 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato, ferme restando le altre
disposizioni ivi stabilite.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei
precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in
deduzione.
Nota all'art. 65:
Per il testo del secondo comma dell'art. 8 della legge 8
marzo 1985, n. 73, si veda nelle note all'art. 10.