Art. 67 
                   Ammortamento dei beni materiali 
 
  1.  Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono  deducibili  a  partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 
  2. La deduzione  e'  ammessa  in  misura  non  superiore  a  quella
risultante dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei  coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta'  per  il  primo  esercizio.  I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al
normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 
  3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere  superata  in
proporzione alla piu'  intensa  utilizzazione  dei  beni  rispetto  a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte e mezzo nel primo esercizio e  nei  due  successivi,  per
ammortamento  anticipato,  a  condizione  che  l'eccedenza,  se   nei
rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei  beni,
sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli  effetti
fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Le quote
di  ammortamento  stanziate  in  bilancio   dopo   il   completamento
dell'ammortamento  agli  effetti  fiscali  non  sono   deducibili   e
l'apposito fondo  concorre  a  formare  il  reddito  per  l'ammontare
prelevato dall'imprenditore  o  distribuito  ai  soci  o  imputato  a
capitale in eccedenza alle quote non dedotte. 
  4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a
quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative
alla differenza sono  deducibili  negli  esercizi  successivi,  fermi
restando  i  limiti  di  cui  ai  precedenti   commi.   Tuttavia   se
l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore  alla  meta'  della
misura  massima  il  minore  ammontare  non  concorre  a  formare  la
differenza ammortizzabile, a meno che  non  dipenda  dalla  effettiva
minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. 
  5. In  caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora  completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione. 
  6. Per i beni il cui costo unitario non e superiore a 1 milione  di
lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute. 
  7.  Le  spese  di  manutenzione,  riparazione,   ammodernamento   e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai  quali  si  riferiscono,  sono  deducibili  nel
limite del 5  per  cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i  beni
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio  dal
registro  dei  beni  ammortizzabili;  per   le   imprese   di   nuova
costituzione  il  limite  percentuale  si  calcola,  per   il   primo
esercizio,  sul   costo   complessivo   quale   risulta   alla   fine
dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti  nel  corso  dell'esercizio  la
deduzione spetta in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'
commisurata,  per  il  cessionario,   al   costo   di   acquisizione.
L'eccedenza e' deducibile per  quote  costanti  nei  cinque  esercizi
successivi.  Per  specifici   settori   produttivi   possono   essere
stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri  e
modalita' di deduzione. Resta ferma la  deducibilita'  nell'esercizio
di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a  terzi
per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non  si  tiene
conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 
  8. Per i beni concessi in  locazione  finanziaria  sono  deducibili
quote costanti di ammortamento determinate in funzione  della  durata
del contratto e commisurate al costo del bene  diminuito  del  prezzo
convenuto per  il  trasferimento  della  proprieta'  al  termine  del
contratto e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; se il contratto
ha per oggetto beni diversi dagli immobili la deduzione dei canoni da
parte dell'impresa utilizzatrice  e'  ammessa  a  condizione  che  la
durata del contratto non sia inferiore  alla  meta'  del  periodo  di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito,  a  norma  del
comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa. 
  9. Per le aziende date in  affitto  o  in  usufrutto  le  quote  di
ammortamento  sono  deducibili  nella  determinazione   del   reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario. 
  10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni   mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  e  all'uso  personale  o
familiare  dell'imprenditore  sono   ammortizzabili,   o   deducibili
nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento;  nella
stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria
e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni.  Per  gli
immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50
per cento della rendita catastale o del canone  di  locazione,  anche
finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga  di  altro
immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.