Art. 67
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella
risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al
normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in
proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a
quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino
a due volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, per
ammortamento anticipato, a condizione che l'eccedenza, se nei
rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti
fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Le quote
di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e
l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammontare
prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a
capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a
quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative
alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi
restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se
l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla meta' della
misura massima il minore ammontare non concorre a formare la
differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva
minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e superiore a 1 milione di
lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la
deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e'
commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e
modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio
di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi
per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene
conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili
quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata
del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo
convenuto per il trasferimento della proprieta' al termine del
contratto e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; se il contratto
ha per oggetto beni diversi dagli immobili la deduzione dei canoni da
parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, a norma del
comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa.
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di
ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o
familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili
nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella
stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria
e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli
immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50
per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche
finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro
immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.