Art. 68 
                  Ammortamento dei beni immateriali 
 
  1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di  utilizzazione
di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei marchi d'impresa
e  dei  processi,  formule  e  informazioni  relativi  ad  esperienze
acquisite  in  campo  industriale,  commerciale  o  scientifico  sono
deducibili in misura non superiore a un terzo del costo. 
  2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione  e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di  utilizzazione  prevista  dal
contratto o dalla legge. 
  3. Le quote di  ammortamento  del  valore  di  avviamento  iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
quinto del valore stesso. 
  4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.