Art. 70
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei
limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di
lavoro dei singoli dipendenti.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a
sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui alle
lettere c), d) f) del comma 1 dell'articolo 16.