Art. 70 
              Accantonamenti di quiescenza e previdenza 
 
  1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente sono  deducibili  nei
limiti  delle  quote  maturate  nell'esercizio  in  conformita'  alle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il  rapporto  di
lavoro dei singoli dipendenti. 
  2. I maggiori accantonamenti  necessari  per  adeguare  i  fondi  a
sopravvenute modificazioni normative e  retributive  sono  deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o  per  quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. 
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  valgono  anche  per  gli
accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui  alle
lettere c), d) f) del comma 1 dell'articolo 16.