Art. 71
Accantonamenti per rischi su crediti
1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti
sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50 per
cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio
che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi
indicate nel comma 1 dell'articolo 53 ovvero, per le aziende e gli
istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla
clientela. La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha
raggiunto il 5 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla,
fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 verificatesi
nell'esercizio sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66,
limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura
nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al 5 per
cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora
sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in apposito fondo
del passivo distinto da quello di cui al comma 1, fino a concorrenza
dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e
delle perdite. Si applicano le disposizioni del comma 2, calcolando
l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per
interessi di mora risultante in bilancio.