Art. 72
Accantonamenti per rischi di cambio
1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio
sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo
dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio,
anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati
secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli
stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o
del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il
cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera
negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del
saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i
quali il rischio di cambio e' coperto da contratti a termine o da
contratti di assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 e'
superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura
dell'esercizio precedente, la deduzione e' ammessa limitatamente
alla parte eccedente; se essa e' pari o inferiore all'ammontare del
fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non e'
ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il
reddito dell'esercizio.
3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai
pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente
alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano
indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e
dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di
cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli
54 e 66.
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi
1 e 2 i crediti e i debiti gia' risultanti nel bilancio dell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente
testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese
dell'esercizio stesso anziche' secondo il cambio del giorno o del
mese in cui sono sorti.