Art. 73
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle
spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e
degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo
di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare
complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta
concorre a formare il reddito, o e' deducibile se negativa,
nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di opere pubbliche sono deducibili, in luogo delle quote di
ammortamento di cui all'articolo 67 e delle spese di cui al comma 7
dello stesso articolo, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo
del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei
beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle
altre spese di cui al predetto comma 7. La deduzione e' ammessa, per
ciascun bene, nel limite massimo del 10 per cento del costo e non e'
piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il doppio del complessivo
ammontare delle spese relative al bene medesimo sostenute negli
ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono
superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto.
L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito
dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. Le imprese che
intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma debbono
darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al primo esercizio di durata della concessione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni
e concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore al 70 per
cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio a
condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti
per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri
relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei
corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione
degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore
costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi
non utilizzato al termine del quarto esercizio successivo a quello di
formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di
entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie
possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone
comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al
fondo l'ammontare delle quote di ammortamento gia' dedotte a norma
dell'articolo 67.