Art. 74
Spese relative a piu' esercizi
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le
quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il
comma 3 dell'articolo 55.
2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei due successivi.
3. Le altre spese relative a piu' esercizi che non trovano
contropartita nell'attivo del bilancio, diverse da quelle considerate
nei precedenti articoli, sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio, salvo quanto stabilito nel primo
comma dell'articolo 2426 del codice civile.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di
nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.