Art. 75
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi,
per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o
determinabile in modo obiettivo l'ammontare sono deducibili
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data
della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa, alla
data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della
proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle
clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e'
assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al
conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto
dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza.
Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al
conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione
di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di
un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono o
consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i
ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei
profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad
attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.
6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e' prescritta
la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle
imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la
registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente,
salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali.