Art. 76
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia'
dedotte e degli eventuali contributi;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta
imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia per i beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino all'esercizio della loro
entrata in funzione, gli interessi passivi sui prestiti contratti per
la loro acquisizione o costruzione che dal bilancio risultano
imputati ad aumento del costo; per gli immobili alla cui produzione
e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione;
c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il
reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo
nemmeno in caso di successivo realizzo.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e
oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano
con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto
ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla
formazione del reddito. Per le imprese che in conformita'
all'ordinamento valutario intrattengono conti autorizzati o conti
speciali in valute estere le poste attive e passive si valutano
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio ed e'
consentita la contabilita' plurimonetaria.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 67, agli
articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 sono ragguagliati
alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a
dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve
darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'
non residenti nel territorio dello Stato che controllano direttamente
o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi
ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del
reddito. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti
e i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio dello
Stato per conto delle quali l'impresa esplica attivita' di vendita e
collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o
lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle imposte delle
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio non ha effetto per
gli esercizi successivi; tuttavia l'ufficio delle imposte deve
tenerne conto in sede di rettifica delle valutazioni relative a tali
esercizi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e'
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con
decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo.