Art. 77 
                      Beni relativi all'impresa 
 
  1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte  sui  redditi,
si considerano relativi all'impresa,  oltre  ai  beni  indicati  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53,  a  quelli  strumentali
per l'esercizio dell'impresa e ai  crediti  acquisiti  nell'esercizio
stesso, i beni iscritti in pubblici registri a nome dell'imprenditore
e i titoli in serie o di massa a  lui  appartenenti,  che  non  siano
indicati  tra  le  attivita'  estranee  all'impresa   nell'inventario
redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. 
  2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  si
considerano relativi all'impresa tutti i beni ad  esse  appartenenti,
salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto. 
  3. Per le societa' di fatto si considerano relativi  all'impresa  i
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo  53,  i
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e  i  beni  strumentali
per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli  iscritti  in  pubblici
registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente  come  strumentali
per l'esercizio dell'impresa.