Art. 77
Beni relativi all'impresa
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,
si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali
per l'esercizio dell'impresa e ai crediti acquisiti nell'esercizio
stesso, i beni iscritti in pubblici registri a nome dell'imprenditore
e i titoli in serie o di massa a lui appartenenti, che non siano
indicati tra le attivita' estranee all'impresa nell'inventario
redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile.
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti,
salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici
registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.