Art. 78 
                       Imprese di allevamento 
 
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  esercitano   attivita'   di
allevamento di animali oltre il limite di cui  alla  lettera  b)  del
comma 2 dell'articolo 29 il reddito  relativo  alla  parte  eccedente
concorre a formare il reddito  d'impresa  nell'ammontare  determinato
attribuendo a ciascun capo  un  reddito  pari  al  valore  medio  del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato  entro  il  limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione. 
  2. Il valore medio e  il  coefficiente  di  cui  al  comma  1  sono
stabiliti ogni due anni con decreto del  Ministro  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
  3. Il coefficiente moltiplicatore non si  applica  agli  allevatori
che  si  avvalgono  esclusivamente  dell'opera  di  propri  familiari
quando, per la  natura  del  rapporto,  non  si  configuri  l'impresa
familiare. 
  4. Il contribuente  ha  facolta',  in  sede  di  dichiarazione  dei
redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.