Art. 78
Imprese di allevamento
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di
allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 29 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato
attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono
stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori
che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari
quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa
familiare.
4. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei
redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.