Art. 79 
                           Imprese minori 
 
  1. Il reddito d'impresa dei  soggetti  che  secondo  le  norme  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
sono ammessi al regime  di  contabilita'  semplificata  e  non  hanno
optato per il regime ordinario e'  costituito  dalla  differenza  tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel  periodo
di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento  e
moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo
stesso. La differenza e' aumentata  delle  plusvalenze,  o  diminuita
delle  minusvalenze,  realizzate  ai   sensi   dell'articolo   54   o
dell'articolo 66. 
  2. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di
magazzino, e' calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e
delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle  spese  per
acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento
dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime  e
sussidiarie, semilavorati e  merci,  destinati  ad  essere  impiegati
nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi.  L'eccedenza
e' deducibile nei cinque  periodi  di  imposta  successivi  in  quote
costanti o nella maggior misura consentita dai su indicati limiti. 
  3. Tra le spese deducibili possono  essere  comprese  anche  quelle
sostenute per l'acquisto di beni strumentali il  cui  costo  unitario
non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento  sono
ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68,
a condizione che sia tenuto il registro dei beni  ammortizzabili.  Le
perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a
norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a  titolo  di
accantonamento. 
  4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono
a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a  formare  il  reddito
complessivo del contribuente secondo le  disposizioni  relative  alla
categoria  di  appartenenza,  e   non   si   considerano   conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16,
45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49. 
  5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi  le
disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2
dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 5 e  6
dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 76 e al comma  1
dell'articolo 77. 
  6. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano
conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta
in cui le relative operazioni sono state o  avrebbero  dovuto  essere
registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e
a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero,  per  i  soggetti
che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione  agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e  in  ogni  caso  per  gli
interessi, i compensi di lavoro  subordinato  e  gli  oneri  fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui  se
ne e' verificata la percezione o l'erogazione. 
  7. Per gli intermediari e rappresentanti di  commercio  e  per  gli
esercenti le attivita' indicate al primo comma  dell'articolo  1  del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il  reddito  d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi  e'  ridotto,  a  titolo  di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo  pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento  dei
ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre  12  e
fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei  ricavi  oltre  150  e
fino a 180 milioni di lire. 
  8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per  conto
di terzi il reddito determinato  a  norma  dei  precedenti  commi  e'
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese  non  documentate,
di  lire  15  mila   per   i   trasporti   personalmente   effettuati
dall'imprenditore oltre  il  comune  in  cui  ha  sede  l'impresa  ma
nell'ambito della regione o delle regioni confinanti  e  di  lire  30
mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una
sola  volta  per  ogni  giorno  di   effettuazione   del   trasporto,
indipendentemente dal  numero  dei  viaggi.  Alla  dichiarazione  dei
redditi  deve  essere  allegato  un   prospetto,   sottoscritto   dal
dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro
durata e  localita'  di  destinazione  nonche'  degli  estremi  delle
relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso  di  esonero
dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di
vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298;  le
bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di  vettura  devono
essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 
 
          Note all'art. 79:
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  reca:  "Disposizioni  comuni in materia di
          accertamento delle imposte sui redditi", il testo dell'art.
          18 di detto decreto e' il seguente:
            "Art.   18  (Contabilita'  semplificata  per  le  imprese
          minori).  -  Le  disposizioni  dei  precedenti  articoli si
          applicano  anche  ai soggetti che a norma del codice civile
          non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
          cui  allo  stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle
          lett.  c)  e  d)  dell'art.  13,  qualora  i  ricavi di cui
          all'art.  53 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n. 597, conseguiti in un anno non abbiano
          superato  l'ammontare  di settecentottanta milioni di lire,
          sono  esonerati  per  il  successivo  triennio dalla tenuta
          delle   scritture   contabili   prescritte  dai  precedenti
          articoli;  salvi  gli  obblighi  di  tenuta delle scritture
          previste da disposizioni diverse dal presente decreto.
            I  soggetti  che fruiscono dell'esonero, entro il termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
          devono  indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini
          dell'impresa sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
            Le  operazioni  non soggette a registrazione agli effetti
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto   devono   essere
          separatamente  annotate  nei registri tenuti ai fini ditale
          imposta  con  le  modalita'  e nei termini stabiliti per le
          operazioni  soggette a registrazione. Coloro che effettuano
          soltanto  operazioni  non  soggette  a registrazione devono
          annotare  in un apposito registro l'ammontare globale delle
          entrate  e  delle  uscite  relative  a  tutte le operazioni
          effettuate  nella  prima e nella seconda meta' di ogni mese
          ed  eseguire  nel  registro  stesso l'annotazione di cui al
          precedente comma.
            I   soggetti   esonerati   dagli   adempimenti   relativi
          all'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   e  successive  modificazioni,  non  sono  tenuti  ad
          osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
            Il  regime  di  contabilita'  semplificata  previsto  nel
          presente  articolo  si  estende  di  triennio  in  triennio
          qualora   l'ammontare  indicato  nel  1°  comma  non  venga
          superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.
            Il  contribuente  ha  facolta'  di  optare  per il regime
          ordinario,   con   effetto  per  l'intero  triennio,  nella
          dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.
  I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale,
qualora  ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
ad un anno non superiore a settecentottanta milioni, di lire, possono
per  il  primo  anno  tenere  la  contabilita' semplificata di cui al
presente articolo.
  Ai  fini  del  limite  stabilito  nel  1°  e  nel  7° comma e della
deduzione  forfettaria  prevista  nel n. 12) dell'art. 72 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, per le
cessioni  di  carburanti  effettuate  dai  gestori  degli impianti di
distribuzione   si   considerano  ricavi  i  corrispettivi  al  netto
dell'imposta  di  fabbricazione  e  per  le  cessioni  di  generi  di
monopolio,  valori  bollati  e  postali, marche assicurative e valori
similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
  Ai  fini  del  presente articolo si assumono come ricavi conseguiti
nel  periodo  d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta
sul  valore aggiunto di quelle annotate o soggette ad annotazione del
terzo comma".
  -  Il  testo  dell'art.  56  della  legge  6  giugno  1974,  n. 298
(Istituzione  dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto  di  terzi disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di  un  sistema  di  tariffe  a  forcella per i trasporti di merci su
strada) e' il seguente:
  "Art.  56 (Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per
conto  di  terzi). - Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario
e'  obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal
vettore  e  contenente  tutte  le  indicazioni  atte  a consentire il
controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le
modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al
successivo articolo 66.
  Il  documento  di  cui al primo comma deve essere redatto in almeno
quattro esemplari dei quali:
    il primo viene rilasciato al mittente;
    il   secondo   accompagna  la  merce  per  essere  consegnato  al
destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;
    il  terzo  deve  essere  conservato dal vettore per un periodo di
almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;
    il  quarto  e'  utilizzato  per  fini  di  controllo  secondo  le
modalita'  che  verranno  stabilite  con  l'emanazione delle norme di
esecuzione di cui al successivo articolo 66.
  In  caso  di  piu' trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta
fra una determinata localita' di partenza e una determinata localita'
di  destinazione puo' essere. prescritto dal Ministro per i trasporti
e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito
ai  diversi  movimenti  di  andata  e ritorno effettuati nello stesso
giorno".