Art. 79
Imprese minori
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno
optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel periodo
di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e
moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo
stesso. La differenza e' aumentata delle plusvalenze, o diminuita
delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o
dell'articolo 66.
2. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di
magazzino, e' calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e
delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per
acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento
dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime e
sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati
nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza
e' deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote
costanti o nella maggior misura consentita dai su indicati limiti.
3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle
sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono
ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68,
a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le
perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a
norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di
accantonamento.
4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono
a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito
complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla
categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16,
45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49.
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi le
disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2
dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 5 e 6
dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 76 e al comma 1
dell'articolo 77.
6. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano
conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta
in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere
registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e
a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti
che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli
interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui se
ne e' verificata la percezione o l'erogazione.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli
esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei
ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e
fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e
fino a 180 milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto
di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e'
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate,
di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati
dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma
nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30
mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una
sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei
redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal
dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro
durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle
relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero
dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di
vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le
bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono
essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
Note all'art. 79:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi", il testo dell'art.
18 di detto decreto e' il seguente:
"Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese
minori). - Le disposizioni dei precedenti articoli si
applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile
non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle
lett. c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui
all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano
superato l'ammontare di settecentottanta milioni di lire,
sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta
delle scritture contabili prescritte dai precedenti
articoli; salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto.
I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini
dell'impresa sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto devono essere
separatamente annotate nei registri tenuti ai fini ditale
imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le
operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano
soltanto operazioni non soggette a registrazione devono
annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle
entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni
effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese
ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al
precedente comma.
I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad
osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di triennio in triennio
qualora l'ammontare indicato nel 1° comma non venga
superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.
Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella
dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale,
qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
ad un anno non superiore a settecentottanta milioni, di lire, possono
per il primo anno tenere la contabilita' semplificata di cui al
presente articolo.
Ai fini del limite stabilito nel 1° e nel 7° comma e della
deduzione forfettaria prevista nel n. 12) dell'art. 72 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le
cessioni di carburanti effettuate dai gestori degli impianti di
distribuzione si considerano ricavi i corrispettivi al netto
dell'imposta di fabbricazione e per le cessioni di generi di
monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori
similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti
nel periodo d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto di quelle annotate o soggette ad annotazione del
terzo comma".
- Il testo dell'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298
(Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su
strada) e' il seguente:
"Art. 56 (Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per
conto di terzi). - Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario
e' obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal
vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il
controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le
modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al
successivo articolo 66.
Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno
quattro esemplari dei quali:
il primo viene rilasciato al mittente;
il secondo accompagna la merce per essere consegnato al
destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;
il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di
almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;
il quarto e' utilizzato per fini di controllo secondo le
modalita' che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di
esecuzione di cui al successivo articolo 66.
In caso di piu' trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta
fra una determinata localita' di partenza e una determinata localita'
di destinazione puo' essere. prescritto dal Ministro per i trasporti
e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito
ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso
giorno".