Art. 80 
               Particolari categorie di imprese minori 
 
  1. Per le imprese artigiane  iscritte  negli  albi  previsti  dalle
leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto  1985,  n.  443,  e  per  le
imprese autorizzate all'esercizio delle  attivita'  di  commercio  al
minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di  alimenti
e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche'  per
gli  intermediari  e   rappresentanti   di   commercio,   esclusi   i
commissionari,  se  i  ricavi  conseguiti  nel  periodo  di  imposta,
determinati a norma degli  ultimi  due  commi  dell'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
non abbiano superato 18 milioni di lire,  il  reddito  imponibile  e'
determinato  applicando   all'ammontare   dei   ricavi   i   seguenti
coefficienti   di   redditivita'   e   aggiungendo   le   plusvalenze
patrimoniali eventualmente realizzate: 
    a)   imprese   artigiane   ed   imprese   esercenti   prestazioni
alberghiere, somministrazione di  alimenti  e  bevande  nei  pubblici
esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento peri ricavi fino a  10
milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10 fino  a  14
milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni  di
lire; 
    b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20  per  cento
per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 30 per  cento  per  i  ricavi
superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 35 per cento per  i  ricavi
superiori a 14 milioni di lire; 
    c) intermediari e rappresentanti  di  commercio,  rivenditori  di
generi di monopolio e di valori bollati, postali  e  simili:  50  per
cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire;  55  per  cento  per  i
ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 60 per cento  per  i
ricavi superiori a 14 milioni di lire. 
  2. Il contribuente  ha  facolta',  in  sede  di  dichiarazione  dei
redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo. 
  3. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 
 
          Note all'art. 80: 
            La legge 25 luglio 1956, n.  860,  reca:  "Norme  per  la
          disciplina giuridica delle imprese artigiane. L'art.  9  di
          della legge disciplina l'iscrizione all'albo delle  imprese
          artigiane". 
            - La legge  8  agosto  1985,  n.  443  (Legge-quadro  per
          l'artigianato)    reca,    all'art.     5,     disposizioni
          sull'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e  prevede
          all'art. 13, nei commi primo e terzo: 
            "Comma primo. - La legge 25 luglio 1956, n.  860,  ed  il
          decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956  n.
          1202, sono abrogati. 
            Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili
          con quelle  di  cui  alla  presente  legge,  continuano  ad
          applicarsi fino  all'emanazione,  da  carte  delle  singole
          regioni, di proprie disposizioni legislative". 
            "Comma  terzo.  -  Le  imprese  che  risultano   iscritte
          nell'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956,  n.
          860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui  all'art.
          5  della  presente  legge,  sono  di  diritto  iscritte  in
          quest'ultimo albo". 
            - Il testo dell'intero art. 18 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e'  riportato
          nelle note all'art. 79.