Art. 19 1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo' essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e' elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unita' sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con proprio decreto la materia. 2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e gia' convenzionate al 31 gennaio 1988 e con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989. 3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruita' delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perche' forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita' sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale. 4. Le specialita' medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanita', a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi: a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale; b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalita' d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista: c) farmaci di automedicazione; d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale. 5. Il prontuario terapeutico e' costituito, quanto alle specialita' medicinali, dai farmaci di cui alla lettera a) del comma 4. Al prontuario e' allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera b) del medesimo comma 4. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialita', l'indicazione della classe di appartenenza nonche' il prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c) del citato comma 4, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministero della sanita'. 7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti: a) valutare la rispondenza delle specialita' medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE; b) proporre la collocazione delle specialita' medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario; c) effettuare la revisione di ogni specialita' medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera; d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialita' medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici. 8. Il Ministero della sanita', su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuita' l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o gia' noti. 9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario. 10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita' sono adottati gli atti conseguenti. 11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci gia' autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e' prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta. 14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili nella misura dell'80 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalita' di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto. 15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei prodotti galenici. 16. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' alle loro associazioni che svolgono le attivita' di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere deirvante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione teconologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 17. E' istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita' sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanita', che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma. 18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempienti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita' sanitarie locali. 19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessivita', nonche' al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accontonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo. 20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformita' e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanita' individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalita' previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Nota all'art. 19, comma 5: Il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede che: "Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, della economicita' del prodotto, della semplicita' e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco". Nota all'art. 19, comma 7: Il D.L. n. 443/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria". Note all'art. 19, comma 8: - Per il titolo del D.L. n. 443/1987 si veda la nota all'art. 19, comma 7. - Per il testo del terzo comma dell'art. 30 della legge n. 833/1978 si veda la nota all'art. 19, comma 5. Il terzo comma dell'art. 32 della legge n. 730/1983 (legge finanziaria 1984) prevede che: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione. Esso deve, altresi', essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico". Nota all'art. 19, comma 9: - Il D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini". Note all'art. 19, comma 10: Per il testo del terzo comma dell'art. 32 della legge n. 730/1983 si veda nelle note all'art. 19, comma 8. - La direttiva CEE n. 75/319, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialita' medicinali, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 147 del 9 giugno 1975. Nota all'art. 19, comma 13: La lettera b) del comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), prescrive per gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l'erogazione di farmaci (tranne alcuni), compresi nel prontuario terapeutico, debbano versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici. Note all'art. 19, comma 16: Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria) e' il seguente: "Art. 1. - 1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonche' di: a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio; b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico; c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati; d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi ne' per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse. 2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non puo' superare il venticinque per cento del contributo totale. 3. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo. 5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212. 7. Le domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono confermate. - La legge n. 46/1982 reca: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". L'art. 14 istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Nota all'art. 19, comma 18: Per il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge n. 41/1986 si veda la nota all'art. 21, comma 9. Note all'art. 19, comma 19: - Il testo dei commi 7 degli articoli 102 e 103 del D.P.R. n. 270/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 102, comma 7. - L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale". "Art. 103, comma 7. - La valutazione della produttivita' dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unita' Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttivita' oggettivamente rilevati a livello regionale: a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione; b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto; c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera; d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna; e) altri eventuali indici di produttivita', oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale". L'art. 119 prevede che in ogni regione sia costituita una commissione professionale regionale per la promozione della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni e con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle attivita' delle strutture pubbliche (nominata con provvedimento della regione) con il compito: di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo sanitario, la qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione professionale; di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale, organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e compatibili con le risorse finanziarie del sistema. - L'art. 40 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recepito con D.P.R. n. 289/1987 e' cosi' formulato: "Art. 40 (Commissione professionale). - In ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 38. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialista e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, e' presieduta: dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita: cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; quattro rappresentanti dei medici di medicina generale convenzionati scelti dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario". - L'art. 32 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recepito con D.P.R. n. 290/1987, e' cosi' formulato: "Art. 32. (Commissione professionale regionale). - In ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccesso di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione e il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 10. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita da: cinque esperti qualificati nominati dalla regione e scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e dal servizio sanitario nazionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti pediatri di libera scelta scelti dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario". - L'art. 41 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recepito con D.P.R. n. 291/1987, e' cosi' formulato: "Art. 41. (Commissione professionale). - In ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale; b) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza; c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla commissione di disciplina di cui all'art. 16. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, e' presieduta: dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita: cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei comitati regionali; un funzionario della carriera direttiva amministrativa delle regioni con funzioni di segretario". Note all'art. 19, comma 20: - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 25 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale): "Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino". - L'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1983 (legge finanziaria 1984) prevede che: "Le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilita' separata".