Art. 19
1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina
nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento
esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie
croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo' essere
superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle
prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al
medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini
sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter
accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e'
elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata
comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni
sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unita' sanitarie
locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al
convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al
Ministero della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con
proprio decreto la materia.
2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al
comma 1 e gia' convenzionate al 31 gennaio 1988 e con il Servizio
sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova
disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo
1989.
3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di
cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di
congruita' delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei
materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di
acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato
dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei
relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei
controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono
contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perche'
forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni
vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita' sanitaria
locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei
mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata
inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.
4. Le specialita' medicinali, al momento dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro
della sanita', a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle
seguenti classi:
a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;
b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalita'
d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o
direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista:
c) farmaci di automedicazione;
d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario
nazionale.
5. Il prontuario terapeutico e' costituito, quanto alle specialita'
medicinali, dai farmaci di cui alla lettera a) del comma 4. Al
prontuario e' allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera b)
del medesimo comma 4. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai
criteri stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4, che
concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle
specialita' medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni
specialita', l'indicazione della classe di appartenenza nonche' il
prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera
c) del citato comma 4, deve essere determinato dal Comitato
interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da
parte del Ministero della sanita'.
7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531,
sono attribuiti i seguenti compiti:
a) valutare la rispondenza delle specialita' medicinali ai requisiti
richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia
emanate dalla CEE;
b) proporre la collocazione delle specialita' medicinali in una delle
classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla
immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di
appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano
necessario;
c) effettuare la revisione di ogni specialita' medicinale dopo tre
anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso
ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla
pratica medica extra-ospedaliera;
d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialita'
medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.
8. Il Ministero della sanita', su proposta della Commissione di cui
al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai
principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo
32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro
il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino
all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario
terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco
dispone con continuita' l'aggiornamento nel prontuario terapeutico
dei farmaci nuovi o gia' noti.
9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel
prontuario.
10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio
programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di
settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali
programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le
specialita' medicinali gia' registrate ai fini di proporre la loro
collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31
ottobre 1988, nonche' ai fini della revisione delle autorizzazioni,
in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975,
entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della
sanita' sono adottati gli atti conseguenti.
11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto
mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione
comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci
gia' autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo
delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico
nazionale. Tale termine e' prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora
non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del
prontuario terapeutico nazionale.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le
prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3,
lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e'
determinata in lire 2.000 per ricetta.
14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle
lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi,
convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili nella misura
dell'80 per cento, ai fini della determinazione del reddito di
impresa, quando hanno finalita' di rilevante interesse scientifico
con esclusione di scopi pubblicitari in conformita' ai criteri
stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto.
15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della
sanita', sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al
Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione
del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei prodotti
galenici.
16. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche,
nonche' alle loro associazioni che svolgono le attivita' di
acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante
locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi
applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere
deirvante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno
1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' esistenti sul fondo speciale rotativo
per l'innovazione teconologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46.
17. E' istituito un fondo per interventi di educazione ed
informazione sanitaria collegate ad attivita' sportive ed iniziative
anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal
Ministro della sanita', che lo presiede, della pubblica istruzione e
del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i
programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della
collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle
universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di
promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si
provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei
capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del
Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per
gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi
all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.
18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli
adempienti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il
conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente
comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sono
fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le
attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni
delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita'
sanitarie locali.
19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui
all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con
prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle
degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di
accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessivita',
nonche' al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed
extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di
incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali
per la verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica
dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289,
all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali
non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i
progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le
regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme
costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma
7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n. 270, restano accontonate e non possono essere erogate al personale
ad altro titolo.
20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformita' e di
uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il
Ministro della sanita' individua con proprio decreto, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco
delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale,
a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle
prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese
nell'elenco possono essere erogate con le modalita' previste
dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Nota all'art. 19, comma 5:
Il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 833/1978
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede che:
"Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale
deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica,
della economicita' del prodotto, della semplicita' e
chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei
prodotti da banco".
Nota all'art. 19, comma 7:
Il D.L. n. 443/1987 reca: "Disposizioni urgenti in
materia sanitaria".
Note all'art. 19, comma 8:
- Per il titolo del D.L. n. 443/1987 si veda la nota
all'art. 19, comma 7.
- Per il testo del terzo comma dell'art. 30 della legge
n. 833/1978 si veda la nota all'art. 19, comma 5.
Il terzo comma dell'art. 32 della legge n. 730/1983
(legge finanziaria 1984) prevede che: "Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della
sanita', il Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero,
sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria,
presenta al CIPE un piano di settore per la
ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di
settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni
poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle
produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione.
Esso deve, altresi', essere in armonia con i criteri
indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del
prontuario terapeutico".
Nota all'art. 19, comma 9:
- Il D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini".
Note all'art. 19, comma 10:
Per il testo del terzo comma dell'art. 32 della legge n.
730/1983 si veda nelle note all'art. 19, comma 8.
- La direttiva CEE n. 75/319, concernente il
riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialita'
medicinali, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 147 del 9 giugno 1975.
Nota all'art. 19, comma 13:
La lettera b) del comma 3 dell'art. 10 del D.L. n.
463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), prescrive per
gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano
l'erogazione di farmaci (tranne alcuni), compresi nel
prontuario terapeutico, debbano versare al farmacista
all'atto del prelievo dei farmaci una quota fissa di L.
1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi
antibiotici e chemioterapici.
Note all'art. 19, comma 16:
Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti
in materia di agevolazioni della produzione industriale
delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli
interventi di politica mineraria) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I benefici previsti dall'articolo 1 della
legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e
medie imprese industriali, individuate ai sensi
dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12
agosto 1977, n. 675 e delle imprese artigiane, singole o
associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a
50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data
del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine
operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con
deliberazione del 22 dicembre 1983, nonche' di:
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro
gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle
seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, trasporto,
magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di
lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati,
gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati
destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione della documentazione tecnica, alla
programmazione e gestione dei flussi produttivi, al
controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle
macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle
precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono
ammissibili per i soli pacchetti di programmi ne' per la
parte di costo eccedente quello delle macchine e delle
apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai
sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire
350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai
sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla
lettera d), non puo' superare il venticinque per cento del
contributo totale.
3. Le modalita', i tempi e le procedure per la
presentazione delle domande e per la concessione dei
benefici sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente
decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.
L'inosservanza del divieto determina la revoca del
contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in
conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di
liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile
1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
giugno 1984, n. 212.
7. Le domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono
confermate.
- La legge n. 46/1982 reca: "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale".
L'art. 14 istituisce, presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica",
amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli
interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese
destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici
finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al
miglioramento di prodotti o processi produttivi gia'
esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di
progettazione, sperimentazione, sviluppo e
preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Nota all'art. 19, comma 18:
Per il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge n.
41/1986 si veda la nota all'art. 21, comma 9.
Note all'art. 19, comma 19:
- Il testo dei commi 7 degli articoli 102 e 103 del
D.P.R.
n. 270/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa
al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale) e' il seguente:
"Art. 102, comma 7. - L'istituto di cui sub II), comma
6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di
incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari
relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di
cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in
sede di accordo quadro regionale".
"Art. 103, comma 7. - La valutazione della produttivita'
dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101 viene
definita su specifici programmi in sede regionale, attuati
e verificati nelle singole Unita' Sanitarie Locali sulla
base dei seguenti indici medi di produttivita'
oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella
storica riferita all'anno precedente a quello preso in
considerazione e rivalutazione del tasso ufficiale di
inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione
finanziaria rispetto alla predetta determinazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione
di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra
ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio
regionale per la farmaceutica esterna;
e) altri eventuali indici di produttivita',
oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a
livello regionale".
L'art. 119 prevede che in ogni regione sia costituita
una commissione professionale regionale per la promozione
della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni e con
particolare riferimento al settore ospedaliero e alle
attivita' delle strutture pubbliche (nominata con
provvedimento della regione) con il compito:
di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema
informativo sanitario, la qualita' tecnico-scientifica
delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture
pubbliche e convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale;
di promuovere misure per la diffusione di metodiche per
l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico
delle prestazioni, anche mediante iniziative nella
formazione professionale;
di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate
soddisfino gli standards minimi di dotazione strutturale,
definiti in campo nazionale nell'ambito dello studio
sull'accreditamento promosso dalla commissione nazionale
individuando problemi di dotazione infrastrutturale,
organizzativi o manageriali e suggerendo apposite
soluzioni, graduali e compatibili con le risorse
finanziarie del sistema.
- L'art. 40 dell'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, recepito con D.P.R. n. 289/1987 e' cosi'
formulato:
"Art. 40 (Commissione professionale). - In ogni regione
e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, una commissione professionale cui sono
affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art.
24, i seguenti compiti:
a) definire gli standards medi assistenziali che
tengano conto anche della situazione demografica,
patologica e organizzativa locale;
b) definire il parametro di spesa regionale inteso
come dato indicativo per il comportamento prescrittivo
responsabile del medico e per le commissioni professionali;
c) fissare le procedure per la verifica di qualita'
dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali
definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione
sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a
quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa,
anche le modalita' per la contestazione al medico
assicurando la preventiva informazione ed il confronto
obbligatorio con il medico stesso;
d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le
ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico
alla commissione di cui all'art. 38.
Per gli adempimenti di cui al comma precedente le
UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai
medici ed alla commissione professionale il parametro di
spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei
diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il
comportamento prescrittivo dei singoli medici
convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo
alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini
strumentali e di laboratorio, di consulenza specialista e
di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in
cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia
stata richiesta da altri presidi sanitari.
La commissione professionale regionale, nominata con
provvedimento della regione, e' presieduta:
dal presidente dell'ordine dei medici della citta'
capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla regione
scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del
Servizio sanitario nazionale;
quattro rappresentanti dei medici di medicina generale
convenzionati scelti dai membri di parte medica del
comitato consultivo regionale;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa
della regione con funzioni di segretario".
- L'art. 32 dell'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti
pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, recepito con D.P.R. n.
290/1987, e' cosi' formulato:
"Art. 32. (Commissione professionale regionale). - In
ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione
professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi
sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:
a) definire gli standards medi assistenziali che
tengano conto anche della situazione demografica,
patologica e organizzativa locale;
b) definire il parametro di spesa regionale inteso
come dato indicativo per il comportamento prescrittivo
responsabile del medico e per le commissioni professionali;
c) fissare le procedure per la verifica di qualita'
dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali
definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione
sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a
quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccesso di spesa,
anche le modalita' per la contestazione al medico
assicurando la preventiva informazione e il confronto
obbligatorio con il medico stesso;
d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le
ipotesi cui si debba far luogo al deferimento del medico
alla commissione di cui all'art. 10.
Per gli adempimenti di cui al comma precedente le
UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai
medici e alla commissione professionale il parametro di
spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei
diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il
comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati
evidenziando in particolare quello relativo alla
prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini
strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e
di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in
cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia
stata richiesta da altri presidi sanitari.
La commissione professionale regionale, nominata con
provvedimento della regione e' presieduta dal presidente
dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed
e' cosi' costituita da:
cinque esperti qualificati nominati dalla regione e
scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e dal
servizio sanitario nazionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti pediatri
di libera scelta scelti dai membri di parte medica del
comitato consultivo regionale;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa
della Regione con funzioni di segretario".
- L'art. 41 dell'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, recepito con D.P.R. n. 291/1987, e'
cosi' formulato:
"Art. 41. (Commissione professionale). - In ogni regione
e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, una commissione professionale cui sono
affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art.
24, i seguenti compiti:
a) definire gli standard medi assistenziali sulla base
degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;
b) fissare le procedure per la verifica di qualita'
dell'assistenza;
c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che
potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento
del medico alla commissione di disciplina di cui all'art.
16.
Per gli adempimenti di cui al comma precedente le
UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai
medici ed alla commissione professionale il parametro di
spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei
diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il
comportamento prescrittivo dei singoli medici
convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo
alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini
strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e
di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in
cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia
stata richiesta da altri presidi sanitari.
La commissione professionale regionale, nominata con
provvedimento della regione, e' presieduta:
dal presidente dell'ordine dei medici della citta'
capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla regione
scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del
Servizio sanitario nazionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti
ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei
comitati regionali;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa
delle regioni con funzioni di segretario".
Note all'art. 19, comma 20:
- Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 25
della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario
nazionale):
"Le prestazioni curative comprendono l'assistenza
medico-generica, specialistica, infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche,
specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in
forma ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata
dal personale dipendente o convenzionato del servizio
sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali
o nel comune di residenza del cittadino".
- L'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1983
(legge finanziaria 1984) prevede che: "Le regioni e le
province autonome possono con propria legge assicurare
prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle
previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla
quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e
dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai
rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o
province autonome, ovvero attingendo ad economie di
gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario
nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute,
nel caso, ad instaurare una contabilita' separata".