Art. 19 
1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica,  la  medicina
nucleare e  la  fisiochinesiterapia  in  regime  di  convenzionamento
esterno, salvi  gli  interventi  di  riabilitazione  e  per  malattie
croniche  che  richiedono  trattamenti  periodici,  non  puo'  essere
superato annualmente  di  oltre  il  5  per  cento  il  limite  delle
prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al
medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini
sono tenuti a servirsi  delle  strutture  pubbliche  prima  di  poter
accedere alle convenzionate  per  le  prestazioni  sopraindicate,  e'
elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere  va  assicurata
comunque   la   precedenza   ai   ricoverati   per   le   prestazioni
sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte  di  unita'  sanitarie
locali del  termine  massimo  di  quattro  giorni  per  l'accesso  al
convenzionamento esterno possono essere segnalate  dagli  interessati
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonche'  al
Ministero della sanita'. Il Ministro della  sanita'  regolamenta  con
proprio decreto la materia. 
2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui  al
comma 1 e gia' convenzionate al 31 gennaio 1988  e  con  il  Servizio
sanitario  nazionale  sino  all'entrata  in  vigore  di   una   nuova
disciplina organica della materia e comunque non oltre  il  31  marzo
1989. 
3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di
cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini  dei  controlli  di
congruita' delle prestazioni effettuate, un registro  di  carico  dei
materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture  di
acquisto ed un registro del personale  comunque  impiegato  corredato
dalle  copie  della  documentazione  comprovante  l'assolvimento  dei
relativi  obblighi  contributivi.  Le  inadempienze  riscontrate  nei
controlli  sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  sopra  sono
contestate agli specialisti ed alle strutture  convenzionate  perche'
forniscano le eventuali giustificazioni ai  sensi  delle  convenzioni
vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita' sanitaria
locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei
mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non  giustificata
inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale. 
4.  Le  specialita'  medicinali,   al   momento   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio,  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
della sanita', a partire dal 30 giugno  1988,  sono  collocate  nelle
seguenti classi: 
a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale; 
b) farmaci che, per la loro particolare natura  e  per  le  modalita'
d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito  ospedaliero  o
direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista: 
c) farmaci di automedicazione; 
d) altri farmaci non prescrivibili a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
5. Il prontuario terapeutico e' costituito, quanto  alle  specialita'
medicinali, dai farmaci di cui  alla  lettera  a)  del  comma  4.  Al
prontuario e' allegato l'elenco dei farmaci di cui  alla  lettera  b)
del medesimo comma 4. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai
criteri stabiliti dall'articolo  30,  terzo  comma,  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. 
6. Il decreto del Ministro della sanita'  di  cui  al  comma  4,  che
concerne   l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   delle
specialita'  medicinali,  deve  contenere,  tra  l'altro,  per   ogni
specialita', l'indicazione della classe di  appartenenza  nonche'  il
prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui  alla  lettera
c)  del  citato  comma  4,  deve  essere  determinato  dal   Comitato
interministeriale prezzi entro quaranta  giorni  dalla  richiesta  da
parte del Ministero della sanita'. 
7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n.  443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.  531,
sono attribuiti i seguenti compiti: 
a) valutare la rispondenza delle specialita' medicinali ai  requisiti
richiesti dalle disposizioni di legge e dalle  direttive  in  materia
emanate dalla CEE; 
b) proporre la collocazione delle specialita' medicinali in una delle
classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione  alla
immissione in commercio ovvero proporre le  modifiche  di  classe  di
appartenenza  quando  nuove  acquisizioni  scientifiche  lo   rendano
necessario; 
c) effettuare la revisione di ogni specialita'  medicinale  dopo  tre
anni dalla registrazione ed annualmente quella  dei  farmaci  di  uso
ospedaliero  ai  fini  dell'eventuale  proposta  di  estensione  alla
pratica medica extra-ospedaliera; 
d) proporre la migliore aderenza delle confezioni  delle  specialita'
medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici. 
8. Il Ministero della sanita', su proposta della Commissione  di  cui
al  decreto-legge  30  ottobre  1987,   n.   443,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione  ai
principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma,  della  legge
23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del  disposto  dell'articolo
32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro
il 31 ottobre 1988 alla revisione del  prontuario  terapeutico.  Fino
all'attuazione  di  detta  revisione  ha  efficacia   il   prontuario
terapeutico vigente. La citata  Commissione  consultiva  del  farmaco
dispone con continuita' l'aggiornamento  nel  prontuario  terapeutico
dei farmaci nuovi o gia' noti. 
9. Entro il 30 giugno 1988 a norma  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel
prontuario. 
10. La Commissione di cui al  comma  7,  sulla  base  di  un  proprio
programma di lavoro e tenuto conto delle  indicazioni  del  piano  di
settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730, con particolare riferimento alle  proiezioni  temporali
programmatiche ivi previste, procede alla  valutazione  di  tutte  le
specialita' medicinali gia' registrate ai fini di  proporre  la  loro
collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del  31
ottobre 1988, nonche' ai fini della revisione  delle  autorizzazioni,
in ottemperanza alla direttiva n.  75/319/CEE  del  20  maggio  1975,
entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del  Ministro  della
sanita' sono adottati gli atti conseguenti. 
11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro  i  diciotto
mesi successivi alla emanazione del provvedimento  di  autorizzazione
comporta la decadenza dell'autorizzazione  medesima.  Per  i  farmaci
gia' autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad  aumenti  del  prezzo
delle specialita'  medicinali  comprese  nel  prontuario  terapeutico
nazionale. Tale termine e' prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora
non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla  revisione  del
prontuario terapeutico nazionale. 
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la  quota  di  partecipazione  dell'assistito  alla  spesa   per   le
prestazioni  farmaceutiche,  prevista  dall'articolo  10,  comma   3,
lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.  638,  e'
determinata in lire 2.000 per ricetta. 
14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle
lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e organizzare  congressi,
convegni e viaggi ad essi collegati,  sono  deducibili  nella  misura
dell'80 per cento,  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  di
impresa, quando hanno finalita' di  rilevante  interesse  scientifico
con esclusione  di  scopi  pubblicitari  in  conformita'  ai  criteri
stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto. 
15.  Entro  il  31  maggio  1988,  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita', sentite le competenti Commissioni parlamentari,  propone  al
Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo  di  determinazione
del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e  dei  prodotti
galenici. 
16. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge  31  luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese  quelle  pubbliche,
nonche'  alle  loro  associazioni  che  svolgono  le   attivita'   di
acquisizione dei  dati  per  l'acquisto  o  l'utilizzazione  mediante
locazione   finanziaria   di   elaboratori   elettronici,   programmi
applicativi  e  apparecchiature  di  lettura  automatica.   All'onere
deirvante dall'attuazione del presente  comma,  valutato  per  l'anno
1988  in  lire  10  miliardi,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle disponibilita' esistenti sul fondo  speciale  rotativo
per l'innovazione teconologica di cui all'articolo 14 della legge  17
febbraio 1982, n. 46. 
17.  E'  istituito  un  fondo  per  interventi   di   educazione   ed
informazione sanitaria collegate ad attivita' sportive ed  iniziative
anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal
Ministro della sanita', che lo presiede, della pubblica istruzione  e
del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i
programmi  e  le   modalita'   di   attuazione,   avvalendosi   della
collaborazione di esperti di  istituti  pubblici  di  ricerca,  delle
universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di
promozione  sportiva.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione  d'anno,  si
provvede con  riduzione  di  lire  1.500  milioni  per  ciascuno  dei
capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della  pubblica
istruzione per l'anno 1988 e  4302  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per
gli esercizi successivi. Il  CONI  partecipa  con  propri  contributi
all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma. 
18.  Sono  trasferiti  ai  comuni  competenti  per   territorio   gli
adempienti connessi con  la  ricezione  delle  dichiarazioni  di  cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed  il
conseguente  rilascio  dell'attestazione   comprovante   il   diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui  al  presente
comma, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale,  sono
fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare  per  le
attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni
delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle  unita'
sanitarie locali. 
19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo  di  lavoro  del  personale   del   Servizio   sanitario
nazionale, non oltre il termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui
all'articolo  103,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento,  con
prioritario riferimento  alla  riduzione  della  durata  media  delle
degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo  svolgimento  di
accertamenti diagnostici di particolare rilevanza  e  complessivita',
nonche'  al  contenimento   dei   consumi   farmaceutici   intra   ed
extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e  di
incentivazione le commissioni professionali di presidio  e  regionali
per la verifica e la  revisione  della  qualita'  tecnico-scientifica
dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo  119  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,  all'articolo  40
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  1987,  n.  289,
all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
1987, n. 290,  all'articolo  41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali
non facciano pervenire le proprie  osservazioni  in  tempo  utile,  i
progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma.  Qualora  le
regioni non  provvedano  alla  definizione  dei  progetti,  le  somme
costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma
7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n. 270, restano accontonate e non possono essere erogate al personale
ad altro titolo. 
20.  Allo  scopo  di  garantire  condizioni  di  uniformita'   e   di
uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul  territorio  nazionale,  il
Ministro della sanita' individua con proprio decreto,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco
delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale,
a carico del Servizio  sanitario  nazionale,  ad  integrazione  delle
prestazioni  curative  previste  dall'articolo  25  della  legge   23
dicembre 1978, n. 833.  Altre  prestazioni  aggiuntive  non  comprese
nell'elenco  possono  essere  erogate  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 
 
          Nota all'art. 19, comma 5:
             Il  terzo  comma  dell'art.  30  della legge n. 833/1978
          (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede che:
          "Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale
          deve uniformarsi ai  principi  dell'efficacia  terapeutica,
          della   economicita'  del  prodotto,  della  semplicita'  e
          chiarezza  nella  classificazione  e  dell'esclusione   dei
          prodotti da banco".
          Nota all'art. 19, comma 7:
             Il  D.L.  n.  443/1987  reca:  "Disposizioni  urgenti in
          materia sanitaria".
          Note all'art. 19, comma 8:
             - Per il titolo del D.L. n. 443/1987  si  veda  la  nota
          all'art. 19, comma 7.
             -  Per il testo del terzo comma dell'art. 30 della legge
          n.  833/1978 si veda la nota all'art. 19, comma 5.
             Il terzo comma dell'art.  32  della  legge  n.  730/1983
          (legge  finanziaria  1984)  prevede che: "Entro centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato,   di   concerto  con  il  Ministro  della
          sanita', il Ministro per  il  coordinamento  della  ricerca
          scientifica  e  il  Ministro per il commercio con l'estero,
          sentite le organizzazioni dei lavoratori e  dell'industria,
          presenta   al   CIPE   un   piano   di   settore   per   la
          ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano  di
          settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni
          poliennali,  allo  sviluppo della ricerca finalizzata, alle
          produzioni innovative, all'esportazione e  all'occupazione.
          Esso  deve,  altresi',  essere  in  armonia  con  i criteri
          indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione  del
          prontuario terapeutico".
          Nota all'art. 19, comma 9:
             -  Il  D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica, disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini".
          Note all'art. 19, comma 10:
             Per il testo del terzo comma dell'art. 32 della legge n.
          730/1983 si veda nelle note all'art. 19, comma 8.
             -   La   direttiva   CEE   n.   75/319,  concernente  il
          riavvicinamento     delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  ed  amministrative relative alle specialita'
          medicinali, e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 147 del 9 giugno 1975.
          Nota all'art. 19, comma 13:
            La  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  10 del D.L. n.
          463/1983  (Misure  urgenti  in  materia   previdenziale   e
          sanitaria  e  per  il  contenimento  della  spesa pubblica,
          disposizioni    per    vari    settori    della    pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini), prescrive per
          gli  utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano
          l'erogazione  di  farmaci  (tranne  alcuni),  compresi  nel
          prontuario   terapeutico,  debbano  versare  al  farmacista
          all'atto del prelievo dei farmaci una  quota  fissa  di  L.
          1.000  per  ogni  ricetta, ivi comprese quelle prescriventi
          antibiotici e chemioterapici.
          Note all'art. 19, comma 16:
             Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti
          in materia di  agevolazioni  della  produzione  industriale
          delle  piccole  e  medie imprese e di rifinanziamento degli
          interventi di politica mineraria) e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. I benefici previsti dall'articolo 1  della
          legge  19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni
          ed integrazioni, sono concessi a  favore  delle  piccole  e
          medie    imprese    industriali,   individuate   ai   sensi
          dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge  12
          agosto  1977,  n.  675 e delle imprese artigiane, singole o
          associate, per gli ordini complessivamente non inferiori  a
          50  milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data
          del  3  aprile  1987,  per  l'acquisizione  delle  macchine
          operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con
          deliberazione del 22 dicembre 1983, nonche' di:
               a)  sistemi  composti  da  una o piu' unita' di lavoro
          gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
          opportuni programmi, la progressione logica delle fasi  del
          ciclo  tecnologico  destinate  a  svolgere una o piu' delle
          seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:  lavorazione,
          montaggio,     manipolazione,     controllo,     trasporto,
          magazzinaggio;
               b) sistemi di integrazione di una  o  piu'  unita'  di
          lavoro  composti  da robot industriali o mezzi robotizzati,
          gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
          opportuni programmi, la progressione logica delle fasi  del
          ciclo tecnologico;
               c)  elaboratori  elettronici  di  programmi  e di dati
          destinati al disegno automatico, alla  progettazione,  alla
          produzione     della     documentazione    tecnica,    alla
          programmazione  e  gestione  dei  flussi   produttivi,   al
          controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
               d)  pacchetti  di  programmi per l'utilizzazione delle
          macchine, degli elaboratori  e  dei  sistemi  di  cui  alle
          precedenti  lettere  a),  b) e c). Le agevolazioni non sono
          ammissibili per i soli pacchetti di programmi  ne'  per  la
          parte  di  costo  eccedente  quello  delle macchine e delle
          apparecchiature stesse.
             2. I contributi concessi  ad  ogni  singola  impresa  ai
          sensi  del  comma  1 non possono superare l'importo di lire
          350 milioni, elevato a 600 milioni  nei  territori  di  cui
          all'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo  concesso  ai
          sensi  del  comma 1, relativa agli investimenti di cui alla
          lettera d), non puo' superare il venticinque per cento  del
          contributo totale.
             3.   Le  modalita',  i  tempi  e  le  procedure  per  la
          presentazione  delle  domande  e  per  la  concessione  dei
          benefici   sono   stabiliti   con   decreto   del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
             4.  I beni acquisiti con i contributi di cui al presente
          decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
          un periodo di tre anni  dalla  consegna  dei  beni  stessi.
          L'inosservanza   del   divieto   determina  la  revoca  del
          contributo.
             5.  Nei  casi  di  restituzione   del   contributo,   in
          conseguenza  della  revoca,  le  imprese debbono versare il
          relativo importo maggiorato di un interesse pari  al  tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data  del  decreto di
          liquidazione del contributo.
             6. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,
          settimo  comma,  della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di
          cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile
          1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          giugno 1984, n. 212.
             7.  Le  domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1
          del decreto-legge 1› giugno  1987,  n.  212,  si  intendono
          confermate.
             -  La  legge  n. 46/1982 reca: "Interventi per i settori
          dell'economia di rilevanza nazionale".
             L'art.    14    istituisce,    presso    il    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo
          speciale    rotativo    per   l'innovazione   tecnologica",
          amministrato  con  gestione   fuori   bilancio   ai   sensi
          dell'articolo  9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli
          interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese
          destinati ad introdurre rilevanti  avanzamenti  tecnologici
          finalizzati  a  nuovi  prodotti  o processi produttivi o al
          miglioramento  di  prodotti  o  processi  produttivi   gia'
          esistenti.   Tali  programmi  riguardano  le  attivita'  di
          progettazione,      sperimentazione,       sviluppo       e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
          Nota all'art. 19, comma 18:
             Per  il  testo  del  comma 1 dell'art. 23 della legge n.
          41/1986 si veda la nota all'art. 21, comma 9.
          Note all'art. 19, comma 19:
             - Il testo dei commi 7 degli  articoli  102  e  103  del
          D.P.R.
          n.  270/1987  (Norme  risultanti  dalla disciplina prevista
          dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa
          al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario
          nazionale) e' il seguente:
             "Art. 102, comma 7. - L'istituto di cui sub  II),  comma
          6,   dell'art.   101  viene  finanziato  con  il  fondo  di
          incentivazione costituito  dallo  0,80%  del  monte  salari
          relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di
          cui  all'art.  105 non superiore allo 0,80%, determinata in
          sede di accordo quadro regionale".
             "Art. 103, comma 7. - La valutazione della produttivita'
          dell'istituto  sub  II),  comma  6,  dell'art.  101   viene
          definita  su specifici programmi in sede regionale, attuati
          e verificati nelle singole Unita'  Sanitarie  Locali  sulla
          base    dei   seguenti   indici   medi   di   produttivita'
          oggettivamente rilevati a livello regionale:
               a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella
          storica  riferita  all'anno  precedente  a  quello preso in
          considerazione  e  rivalutazione  del  tasso  ufficiale  di
          inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione
          finanziaria rispetto alla predetta determinazione;
               b)  durata  media della degenza, indice di occupazione
          di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
               c) riduzione  dei  tempi  di  attesa  intra  ed  extra
          ospedaliera;
               d)   economie  realizzate  rispetto  all'indice  medio
          regionale per la farmaceutica esterna;
               e)   altri   eventuali   indici   di    produttivita',
          oggettivamente  rilevabili  e quantificabili, determinati a
          livello regionale".
             L'art. 119 prevede che in ogni  regione  sia  costituita
          una  commissione  professionale regionale per la promozione
          della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni e  con
          particolare  riferimento  al  settore  ospedaliero  e  alle
          attivita'   delle   strutture   pubbliche   (nominata   con
          provvedimento della regione) con il compito:
              di  valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema
          informativo  sanitario,  la  qualita'   tecnico-scientifica
          delle   prestazioni   sanitarie   erogate  nelle  strutture
          pubbliche  e  convenzionate  con  il   Servizio   sanitario
          nazionale;
              di promuovere misure per la diffusione di metodiche per
          l'innalzamento  qualitativo del livello tecnico-scientifico
          delle  prestazioni,   anche   mediante   iniziative   nella
          formazione professionale;
              di  valutare che le strutture pubbliche e convenzionate
          soddisfino gli standards minimi di  dotazione  strutturale,
          definiti   in  campo  nazionale  nell'ambito  dello  studio
          sull'accreditamento promosso  dalla  commissione  nazionale
          individuando   problemi   di   dotazione  infrastrutturale,
          organizzativi   o   manageriali   e   suggerendo   apposite
          soluzioni,   graduali   e   compatibili   con   le  risorse
          finanziarie del sistema.
             - L'art. 40 dell'accordo  collettivo  nazionale  per  la
          regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici di medicina
          generale, ai sensi dell'art. 48  della  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833,  recepito  con  D.P.R. n. 289/1987 e' cosi'
          formulato:
             "Art. 40 (Commissione professionale). - In ogni  regione
          e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre
          1983,  n.    730,  una  commissione  professionale cui sono
          affidati, nel rispetto dei principi sanciti in  detto  art.
          24, i seguenti compiti:
               a)  definire  gli  standards  medi  assistenziali  che
          tengano   conto   anche   della   situazione   demografica,
          patologica e organizzativa locale;
               b)  definire  il  parametro  di spesa regionale inteso
          come dato  indicativo  per  il  comportamento  prescrittivo
          responsabile del medico e per le commissioni professionali;
               c)  fissare  le  procedure per la verifica di qualita'
          dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali
          definiti e dei parametri di  spesa  fissati  dalla  regione
          sulla  base  di indici medi regionali di spesa raccordati a
          quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa,
          anche  le  modalita'  per  la   contestazione   al   medico
          assicurando  la  preventiva  informazione  ed  il confronto
          obbligatorio con il medico stesso;
               d) stabilire nei casi  di  reiterate  inadempienze  le
          ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico
          alla commissione di cui all'art. 38.
             Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  precedente le
          UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare  periodicamente  ai
          medici  ed  alla  commissione professionale il parametro di
          spesa  regionale,  lo  standard  medio  assistenziale   dei
          diversi  presidi  e  servizi  delle  UU.SS.LL.  nonche'  il
          comportamento    prescrittivo    dei     singoli     medici
          convenzionati,  evidenziando in particolare quello relativo
          alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini
          strumentali e di laboratorio, di consulenza  specialista  e
          di  assistenza  ospedaliera,  curando di separare i casi in
          cui la richiesta provenga autonomamente dal  medico  o  sia
          stata richiesta da altri presidi sanitari.
             La  commissione  professionale  regionale,  nominata con
          provvedimento della regione, e' presieduta:
              dal presidente  dell'ordine  dei  medici  della  citta'
          capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
               cinque  esperti  qualificati  nominati  dalla  regione
          scelti tra dipendenti delle strutture universitarie  e  del
          Servizio sanitario nazionale;
               quattro rappresentanti dei medici di medicina generale
          convenzionati   scelti  dai  membri  di  parte  medica  del
          comitato consultivo regionale;
               un funzionario della carriera direttiva amministrativa
          della regione con funzioni di segretario".
             - L'art. 32 dell'accordo  collettivo  nazionale  per  la
          regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici specialisti
          pediatri di libera scelta,  ai  sensi  dell'art.  48  della
          legge  23  dicembre  1978, n.   833, recepito con D.P.R. n.
          290/1987, e' cosi' formulato:
             "Art. 32. (Commissione professionale  regionale).  -  In
          ogni  regione  e'  costituita  ai  sensi dell'art. 24 della
          legge  27  dicembre  1983,  n.     730,   una   commissione
          professionale  cui sono affidati, nel rispetto dei principi
          sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:
               a)  definire  gli  standards  medi  assistenziali  che
          tengano   conto   anche   della   situazione   demografica,
          patologica e organizzativa locale;
               b) definire il parametro  di  spesa  regionale  inteso
          come  dato  indicativo  per  il  comportamento prescrittivo
          responsabile del medico e per le commissioni professionali;
               c) fissare le procedure per la  verifica  di  qualita'
          dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali
          definiti  e  dei  parametri  di spesa fissati dalla regione
          sulla base di indici medi regionali di spesa  raccordati  a
          quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccesso di spesa,
          anche   le   modalita'   per  la  contestazione  al  medico
          assicurando  la  preventiva  informazione  e  il  confronto
          obbligatorio con il medico stesso;
               d)  stabilire  nei  casi  di reiterate inadempienze le
          ipotesi cui si debba far luogo al  deferimento  del  medico
          alla commissione di cui all'art. 10.
             Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  precedente le
          UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare  periodicamente  ai
          medici  e  alla  commissione  professionale il parametro di
          spesa  regionale,  lo  standard  medio  assistenziale   dei
          diversi  presidi  e  servizi  delle  UU.SS.LL.  nonche'  il
          comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati
          evidenziando   in   particolare   quello   relativo    alla
          prescrizione  farmaceutica  e  alla  richiesta  di indagini
          strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e
          di assistenza ospedaliera, curando di separare  i  casi  in
          cui  la  richiesta  provenga autonomamente dal medico o sia
          stata richiesta da altri presidi sanitari.
             La commissione  professionale  regionale,  nominata  con
          provvedimento  della  regione  e' presieduta dal presidente
          dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed
          e' cosi' costituita da:
              cinque esperti qualificati  nominati  dalla  regione  e
          scelti  tra  dipendenti delle strutture universitarie e dal
          servizio sanitario nazionale;
              quattro rappresentanti dei medici specialisti  pediatri
          di  libera  scelta  scelti  dai  membri di parte medica del
          comitato consultivo regionale;
              un funzionario della carriera direttiva  amministrativa
          della Regione con funzioni di segretario".
             -  L'art.  41  dell'accordo  collettivo nazionale per la
          regolamentazione dei  rapporti  con  i  medici  specialisti
          ambulatoriali,  ai  sensi  dell'articolo  48 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, recepito con D.P.R. n. 291/1987,  e'
          cosi' formulato:
             "Art. 41. (Commissione professionale). - In ogni regione
          e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre
          1983,  n.    730,  una  commissione  professionale cui sono
          affidati, nel rispetto dei principi sanciti in  detto  art.
          24, i seguenti compiti:
               a) definire gli standard medi assistenziali sulla base
          degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;
               b)  fissare  le  procedure per la verifica di qualita'
          dell'assistenza;
               c) prevedere  le  ipotesi  di  eccessi  di  spesa  che
          potranno  dar  luogo,  ove non giustificati, al deferimento
          del medico alla commissione di disciplina di  cui  all'art.
          16.
             Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  precedente le
          UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare  periodicamente  ai
          medici  ed  alla  commissione professionale il parametro di
          spesa  regionale,  lo  standard  medio  assistenziale   dei
          diversi  presidi  e  servizi  delle  UU.SS.LL.  nonche'  il
          comportamento    prescrittivo    dei     singoli     medici
          convenzionati,  evidenziando in particolare quello relativo
          alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini
          strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e
          di assistenza ospedaliera, curando di separare  i  casi  in
          cui  la  richiesta  provenga autonomamente dal medico o sia
          stata richiesta da altri presidi sanitari.
             La commissione  professionale  regionale,  nominata  con
          provvedimento della regione, e' presieduta:
              dal  presidente  dell'ordine  dei  medici  della citta'
          capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
               cinque  esperti  qualificati  nominati  dalla  regione
          scelti  tra  dipendenti delle strutture universitarie e del
          Servizio sanitario nazionale;
               quattro   rappresentanti   dei   medici    specialisti
          ambulatoriali   scelti  dai  membri  di  parte  medica  dei
          comitati regionali;
               un funzionario della carriera direttiva amministrativa
          delle regioni con funzioni di segretario".
          Note all'art. 19, comma 20:
             - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 25
          della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario
          nazionale):
             "Le  prestazioni   curative   comprendono   l'assistenza
          medico-generica,       specialistica,      infermieristica,
          ospedaliera e farmaceutica.
             Le    prestazioni     medico-generiche,     pediatriche,
          specialistiche  e  infermieristiche  vengono erogate sia in
          forma ambulatoriale che domiciliare.
             L'assistenza medico-generica e  pediatrica  e'  prestata
          dal  personale  dipendente  o  convenzionato  del  servizio
          sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie  locali
          o nel comune di residenza del cittadino".
             -  L'ultimo  comma  dell'art. 25 della legge n. 730/1983
          (legge finanziaria 1984) prevede  che:  "Le  regioni  e  le
          province  autonome  possono  con  propria  legge assicurare
          prestazioni di assistenza  sanitaria  aggiuntive  a  quelle
          previste  dal  precedente  primo  comma, con prelievo dalla
          quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16
          maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario,  e
          dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai
          rispettivi  ordinamenti per le regioni a statuto speciale o
          province  autonome,  ovvero  attingendo  ad   economie   di
          gestione  delle  somme  loro attribuite dal fondo sanitario
          nazionale. Le regioni e le province autonome  sono  tenute,
          nel caso, ad instaurare una contabilita' separata".