Art. 20.
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento teconologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento
degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate
ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile
risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo
modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di
economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni
medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con
altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli
interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di
massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire
una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del
Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le
domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato
degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano
carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero
con adeguate misure di riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti
letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi, poliambulatoriali
extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su
quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui
alle lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per
anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle
strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti
continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo
standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari
e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado
di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette
strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere
ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione
di posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture
sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con
particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai
presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici
sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo
e' stabilito da ciscuna regione o provincia autonoma con propria
determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di
coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore
dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici,
dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera
e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse
del Fondo investimenti e occupazione (FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di
cui al comma 3, il programma degli inteventi di cui chiedono il
finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla
base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita'
predispone il programma nazionale che viene sottoposto
all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE
determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE
approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il
triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000
miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli
anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano presentano in successione temporale i progetti
suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti
al vaglio di conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma
nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo
di valutazione per gli investimenti pubblici.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio
dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire
715 miliardi per l'anno 1990.
7. Il limite dei eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio
sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che
partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo
di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988.
Nota all'art. 20, comma 2:
L'art. 5 della legge n. 833/1978 (Istituzione del
Servizio sanitario nazionale), e' cosi' formulato:
"Art. 5. (Indirizzo e coordinamento delle attivita'
amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni
in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere
unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari,
spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto
avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal
Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei
criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure
al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministro della sanita' quando si tratti di affari
particolari.
Il Ministro della sanita' esercita le competenze
attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive
concernenti le attivita' delegate alle regioni.
In caso di persistente inattivita' degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi
adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti
dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanita', dispone il compimento degli atti relativi in
sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali
sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".