Art. 20. 
1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento teconologico del patrimonio sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.  Al  finanziamento
degli interventi si provvede mediante  operazioni  di  mutuo  che  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono  autorizzate
ad effettuare, nel limite del 95 per cento  della  spesa  ammissibile
risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo  abilitati,  secondo
modalita' e procedure da stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 
2.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio   sanitario
nazionale ed un  nucleo  di  valutazione  costituito  da  tecnici  di
economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e  di  funzioni
medico-sanitarie, da istituire con  proprio  decreto,  definisce  con
altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri generali per la programmazione  degli
interventi che debbono essere finalizzati ai  seguenti  obiettivi  di
massima: 
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al  fine  di  garantire
una idonea capacita' di posti  letto  anche  in  quelle  regioni  del
Mezzogiorno dove le strutture non sono  in  grado  di  soddisfare  le
domande di ricovero; 
b) sostituzione del 20 per cento  dei  posti  letto  a  piu'  elevato
degrado strutturale; 
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto  che  presentano
carenze strutturali e funzionali suscettibili di  integrale  recupero
con adeguate misure di riadattamento; 
d) conservazione in efficienza del restante 50 per  cento  dei  posti
letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; 
e)  completamento   della   rete   dei   presidi,   poliambulatoriali
extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo  intervento  su
quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni  di  cui
alle lettere a), b), c); 
f) realizzazione di 140.000  posti  in  strutture  residenziali,  per
anziani  che  non  possono  essere  assistiti  a  domicilio  e  nelle
strutture di  cui  alla  lettera  e)  e  che  richiedono  trattamenti
continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo
standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge  23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari
e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in  grado
di  provvedere  al  riequilibrio  di  condizioni  deteriorate.  Dette
strutture, sulla  base  di  standards  dimensionali,  possono  essere
ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili  dalla  riduzione
di posti-letto ospedalieri; 
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture
sanitarie; 
h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla  prevenzione  con
particolare riferimento ai laboratori di igiene  e  profilassi  e  ai
presidi multizonali di  prevenzione,  agli  istituti  zooprofilattici
sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui  utilizzo
e' stabilito da ciscuna regione  o  provincia  autonoma  con  propria
determinazione. 
3. Il secondo decreto di  cui  al  comma  2  definisce  modalita'  di
coordinamento in  relazione  agli  interventi  nel  medesimo  settore
dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,
dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera
e da altre pubbliche amministrazioni, anche a  valere  sulle  risorse
del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 
4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di   Trento   e   Bolzano
predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto  di
cui al comma 3, il programma  degli  inteventi  di  cui  chiedono  il
finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla
base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita'
predispone   il   programma   nazionale    che    viene    sottoposto
all'approvazione del CIPE. 
5. Entro sessanta giorni dal termine di  cui  al  comma  2,  il  CIPE
determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano possono contrarre  nei  diversi  esercizi.  Entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il  CIPE
approva il programma nazionale di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il
triennio 1988-1990 il limite  massimo  complessivo  dei  mutui  resta
determinato in  lire  10.000  miliardi,  in  ragione  di  lire  3.000
miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di  Trento  e
di  Bolzano  presentano   in   successione   temporale   i   progetti
suscettibili di immediata realizzazione. I progetti  sono  sottoposti
al vaglio di conformita' del  Ministero  della  sanita',  per  quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il  programma
nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il  Nucleo
di valutazione per gli investimenti pubblici. 
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio
dello Stato ed e' iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire
715 miliardi per l'anno 1990. 
7. Il limite dei eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal  Servizio
sanitario  nazionale  e'  elevato,  per  il  personale  laureato  che
partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per  un  periodo
di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988. 
 
          Nota all'art. 20, comma 2:
             L'art.  5  della  legge  n.  833/1978  (Istituzione  del
          Servizio sanitario nazionale), e' cosi' formulato:
             "Art. 5.  (Indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative  regionali).  -  La  funzione di indirizzo e
          coordinamento delle attivita' amministrative delle  regioni
          in  materia  sanitaria,  attinente ad esigenze di carattere
          unitario,  anche  con  riferimento  agli  obiettivi   della
          programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
          di  efficacia  della  spesa  sanitaria nonche' agli impegni
          derivanti  dagli  obblighi  internazionali  e   comunitari,
          spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
          si  provveda  con  legge  o con atto avente forza di legge,
          mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio,  d'intesa con il
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale.
             Fuori  dei  casi in cui si provveda con legge o con atto
          avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
          precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal
          Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la
          programmazione economica (CIPE), per la determinazione  dei
          criteri  operativi  nelle materie di sua competenza, oppure
          al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa  con  il
          Ministro   della   sanita'   quando  si  tratti  di  affari
          particolari.
             Il  Ministro  della  sanita'  esercita   le   competenze
          attribuitegli  dalla  presente  legge ed emana le direttive
          concernenti le attivita' delegate alle regioni.
             In  caso  di  persistente   inattivita'   degli   organi
          regionali  nell'esercizio  delle funzioni delegate, qualora
          l'inattivita'  relativa  alle  materie  delegate   riguardi
          adempimenti  da  svolgersi entro termini perentori previsti
          dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi,  il
          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita', dispone  il  compimento  degli  atti  relativi  in
          sostituzione dell'amministrazione regionale.
             Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali
          sono  tenuti  a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".