Art. 25. 
  I vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  di  origine
italiana, cosi' come quelli originari e in  provenienza  dagli  altri
Paesi diversi dall'Italia, ma qui immagazzinati, devono,  al  momento
dell'esportazione, rispondere alle esigenze fitosanitarie  del  Paese
importatore.