Art. 26. I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione, rilasciati per i vegetali, i prodotti vegetali destinati ai Paesi esteri, sono conformi ai modelli indicati rispettivamente negli allegati VII e VIII del presente decreto. Detti certificati dovranno essere compilati in stampatello o dattilografati senza contenere correzioni o cancellature, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei Paesi importatori.