Art. 26.
  I  certificati  fitosanitari e quelli di riesportazione, rilasciati
per  i  vegetali, i prodotti vegetali destinati ai Paesi esteri, sono
conformi  ai  modelli  indicati  rispettivamente negli allegati VII e
VIII del presente decreto.
  Detti  certificati  dovranno  essere  compilati  in  stampatello  o
dattilografati   senza   contenere  correzioni  o  cancellature,  nel
rispetto  dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei
Paesi importatori.