Art. 27. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci possono essere ammessi al transito nel territorio della Repubblica italiana, senza dar luogo ad alcuna misura di carattere fitosanitario, a condizione che i loro imballaggi o i loro confezionamenti siano tali da escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi. Nei confronti dei frutti di agrumi, originari dei Paesi del bacino mediterraneo, in transito nel porto di Trieste, si consente la rilavorazione dei frutti stessi.