Art. 27.
  I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o le altre voci possono essere
ammessi  al  transito nel territorio della Repubblica italiana, senza
dar  luogo  ad alcuna misura di carattere fitosanitario, a condizione
che  i  loro  imballaggi  o  i  loro  confezionamenti  siano  tali da
escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi.
  Nei  confronti dei frutti di agrumi, originari dei Paesi del bacino
mediterraneo,  in  transito  nel  porto  di  Trieste,  si consente la
rilavorazione dei frutti stessi.