Art. 35. 
  1. L'elenco telefonico degli utenti della provincia di  Bolzano  e'
redatto, a norma dell'art. 287 del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1972, n. 156,  distintamente
in lingua italiana e in lingua  tedesca  e,  comunque,  in  un  unico
volume. 
  2. Nel testo in lingua tedesca sono inserite anche  le  indicazioni
relative agli uffici della  pubblica  amministrazione  e  degli  enti
pubblici con sede in provincia di Trento e con competenza regionale. 
 
          Nota all'art. 35:
             L'art.   287   del   testo   unico   delle  disposizioni
          legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta   e   di
          telecomunicazioni,  approvato  con  D.P.R.  n. 156/1973, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  287 (Pubblicazione, vendita e distribuzione degli
          elenchi degli abbonati  alle  reti  telefoniche  urbana  di
          determinate zone). La pubblicazione, sotto qualsiasi forma,
          la vendita e la distribuzione degli elenchi degli  abbonati
          alle  reti  telefoniche  urbane  o di guide telefoniche per
          determinare   zone   o   di   estratti    sono    riservate
          esclusivamente  all'esercente  del  servizio  telefonico il
          quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei  propri
          abbonati".