Art. 35. 1. L'elenco telefonico degli utenti della provincia di Bolzano e' redatto, a norma dell'art. 287 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1972, n. 156, distintamente in lingua italiana e in lingua tedesca e, comunque, in un unico volume. 2. Nel testo in lingua tedesca sono inserite anche le indicazioni relative agli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici con sede in provincia di Trento e con competenza regionale.
Nota all'art. 35: L'art. 287 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, e' cosi' formulato: "Art. 287 (Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbana di determinate zone). La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinare zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico il quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati".