Art. 38. 
  1. Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da
bollo ed eseguite  a  cura  e  spese  dell'ufficio.  Esse  recano  la
sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio. 
  2. In tutti i casi in cui il presente  decreto  prevede  che  siano
fatte traduzioni o redazioni in  lingua  italiana  o  tedesca  devono
restare invariati i nomi delle persone.