Art. 38. 1. Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio. 2. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.