Art. 15.

                          Fase transitoria

  1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione
tecnica  superiore,  di  cui  al capo III, si attuano in relazione ai
settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi
standard,  previsti  dagli  accordi  in  sede di conferenza unificata
citati  in  premessa,  anche ai fini della certificazione finale e al
riconoscimento dei crediti.
  2.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  con
l'accordo  di  cui  all'art. 9, comma 1, lettera b), sono individuate
anche  le  figure  di  riferimento  a livello nazionale gia' definite
nelle  precedenti programmazioni dell'IFTS che vanno ricondotte nelle
aree  di  cui all'art. 7, comma 1, nonche' l'articolazione delle aree
medesime nei settori di riferimento.
  3. Sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1,
della legge n. 40/2007, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli
tecnico-professionali  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera c) hanno
carattere sperimentale.
  4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione
degli  istituti  tecnici  superiori  sono  determinate  nel 50% delle
risorse  stanziate  sul  fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 875.
  5.  Gli  standard  qualitativi  e  le modalita' di reclutamento dei
docenti  e  del  personale  utilizzato  nei  percorsi  degli Istituti
Tecnici   Superiori   sono   definiti  dal  ministro  della  pubblica
istruzione   di  concerto  con  il  ministro  per  le  riforme  e  le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e  gli  altri ministri
interessati,   sentite   le   organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative.