Art. 17.
                  Progetti di ricerca di eccellenza
  1.  Al  fine  di  una  piu'  efficiente  allocazione  delle risorse
pubbliche  volte  al  sostegno  e  all'incentivazione  di progetti di
ricerca  di  eccellenza  ed  innovativi,  ed  in  considerazione  del
sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a
fronte  delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere
dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
  2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro  rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data,
ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  3, sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
disposta  l'attribuzione  del  patrimonio storico e documentale della
Fondazione  IRI  ad  una  societa' totalitariamente controllata dallo
Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra'
essere   altresi'  disposta  la  successione  di  detta  societa'  in
eventuali  rapporti  di  lavoro  in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici
attivi  o  passivi  che  dovessero  risultare  incompatibili  con  le
finalita'  o  l'organizzazione  della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
  4.  Le  risorse  acquisite  dalla  Fondazione  Istituto Italiano di
Tecnologia ai sensi del (( comma 3 )) sono destinate al finanziamento
di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione,
sul   territorio   nazionale,  di  progetti  in  settori  tecnologici
altamente  strategici  e alla creazione di una rete di infrastrutture
di  ricerca  di  alta tecnologia localizzate presso primari centri di
ricerca pubblici e privati.
  5.  La  Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli
adempimenti   di  cui  all'articolo  20  delle  disposizioni  ((  per
l'attuazione  del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del regio decreto 30
          marzo  1942,  n.  318  (Disposizioni  per  l'attuazione del
          codice civile e disposizioni transitorie):
              «Art.  20.  - Chiusa la liquidazione, il presidente del
          tribunale  ordina  la  cancellazione dell'ente dal registro
          delle persone giuridiche.