Art. 10. Disposizioni particolari 1. Nel computo dei cinque anni di attivita' ai fini del conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1, lettere b) e c) del CCNL del 8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo indeterminato, senza soluzione di continuita'. 2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico, in merito all'esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti. 3. All'art. 29, comma 4, prima alinea, secondo capoverso del CCNL 8 giugno 2000, a decorrere dal presente contratto sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «non potra' essere inferiore a cinque anni» aggiungere il seguente periodo: «maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuita». 4. Nel periodo di vigenza del presente contratto si conferma quanto stabilito dall'art. 24, comma 10 del CCNL 3 novembre 2005. 5. L'art. 13, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, e' cosi' modificato: «L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 1997 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».