Art. 10.
                      Disposizioni particolari

    1. Nel   computo  dei  cinque  anni  di  attivita'  ai  fini  del
conferimento  dell'incarico di direzione di struttura semplice ovvero
di   natura   professionale   anche   di  alta  specializzazione,  di
consulenza,  di  studio  e  ricerca,  ispettivi,  di  verifica  e  di
controllo  indicati  nell'art.  27, comma 1, lettere b) e c) del CCNL
del   8   giugno  2000,  rientrano  i  periodi  svolti  con  incarico
dirigenziale a tempo indeterminato, senza soluzione di continuita'.
    2. Resta  fermo  quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del CCNL 8
giugno  2000,  secondo  biennio  economico,  in merito all'esperienza
professionale computabile per i fini ivi previsti.
    3. All'art. 29, comma 4, prima alinea, secondo capoverso del CCNL
8  giugno  2000, a decorrere dal presente contratto sono apportate le
seguenti modifiche:
      dopo  le  parole  «non  potra'  essere inferiore a cinque anni»
aggiungere  il  seguente  periodo: «maturati con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  e  determinato,  prestati  senza  soluzione  di
continuita».
    4. Nel  periodo  di  vigenza  del  presente contratto si conferma
quanto stabilito dall'art. 24, comma 10 del CCNL 3 novembre 2005.
    5.   L'art.  13,  comma 1  del  CCNL  8  giugno  2000,  e'  cosi'
modificato:
    «L'assunzione  dei  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato  ha  come  presupposto  l'espletamento  delle procedure
concorsuali  e  selettive  previste  dai decreti del Presidente della
Repubblica  n. 483 e n. 484 del 1997 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».