Art. 18. 
                        (Citta' metropolitana) 
1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si  articola  in
due livelli: 
a) citta' metropolitana; 
b) comuni. 
2. Alla citta' metropolitana si  applicano  le  norme  relative  alle
province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla
emanazione di nuove norme. 
3.   Sono   organi   della   citta'   metropolitana:   il   consiglio
metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano. 
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.