Art. 19. (Funzioni della citta' metropolitana e dei comuni) 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la citta' metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla citta' metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie: a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana; b) viabilita', traffico e trasporti; c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale; g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano. 2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti. 3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla citta' metropolitana.