Art. 21. 
                         (Delega al Governo) 
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per
la  costituzione,  su  proposta  delle  rispettive   regioni,   delle
autorita' metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17. 
2. I decreti, tenendo conto della specificita' delle singole aree, si
conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli. 
3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede
direttamente. 
4.  Qualora  la  regione  non  provveda  agli  adempimenti   di   cui
all'articolo 20, il  Governo  con  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri invita la regione ad adempiere.  Trascorsi  inutilmente  sei
mesi, il Governo e' delegato a provvedere  con  decreti  legislativi,
osservando i  criteri  di  cui  all'articolo  20,  sentiti  i  comuni
interessati   e   previo   parere   delle   competenti    Commissioni
parlamentari.