Art. 21. (Delega al Governo) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorita' metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17. 2. I decreti, tenendo conto della specificita' delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli. 3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente. 4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo e' delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.