Art. 31. 
(Sanzioni amministrative di competenza del  Garante  e  del  Ministro
               delle poste e delle telecomunicazioni) 
  1. Il Garante, in caso di inosservanza delle  disposizioni  di  cui
agli articoli 8, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari  accertamenti  e
contesta gli addebiti agli interessati,  assegnando  un  termine  non
superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 
  2. Trascorso tale termine o  quando  le  giustificazioni  risultino
inadeguate  il  Garante  diffida  gli  interessati  a   cessare   dal
comportamento illegittimo entro un termine non superiore  a  quindici
giorni a tal fine assegnato. 
  3. Ove il  comportamento  illegittimo  persista  oltre  il  termine
indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva
osservanza dell'obbligo di rettifica  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4
dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei  divieti
di cui ai commi da 8 e  15  dell'articolo  15,  il  Garante  delibera
l'irrogazione della sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi  piu'  gravi,
la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione
per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano
qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui
al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante
ove ricorrano giustificati motivi. 
  4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle
norme  richiamate  nel  comma  1,  si  applicano,   in   quanto   non
diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  5. Nei casi di recidiva nelle stesse  violazioni  entro  l'arco  di
trecentosessantacinque  giorni  il  Garante  dispone  la  sospensione
dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo
da undici a trenta giorni e nei casi piu'  gravi  propone  la  revoca
della concessione o dell'autorizzazione. 
  6.  Qualora  il  titolare  di  una  o  piu'  concessione   per   la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle
condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15  per  fatti  diversi
dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma
2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato  dei
propri mezzi, nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il
Garante invita il titolare medesimo a promuovere  e  a  compiere  gli
atti  necessari  per  ottemerare   i   divieti   entro   un   termine
contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. 
  7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle  poste  e
delle  telecomunicazioni  revoca  la  concessione  su  proposta   del
Garante. 
  8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,  in  caso  di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5 e 18
ovvero  delle  prescrizioni  contenute   nel   regolamento   di   cui
all'articolo 36 e nell'atto di concessione e autorizzazione,  dispone
i necessari accertamenti e contesta gli  addebiti  agli  interessati,
assegnando  un  termine  non  superiore  a  quindici  giorni  per  le
giustificazioni. 
  9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida  gli  interessati  a
cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore
a quindici giorni a tal fine assegnato. 
  10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera
l'irrogazione della sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire  100  milioni  nonche',
nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della  concessione
o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni. 
  11. Per le  sanzioni  amministrative  conseguenti  alla  violazione
delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, le norme  contenute
nel capo I, sezioin I e II, della legge 21 novembre 1981, n. 689. 
  12. Per i casi di recidiva  il  Ministro  dispone,  nei  casi  piu'
gravi,   la   sospensione   dell'efficacia   della   concessione    o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a  dodici  mesi  ovvero  la
revoca della concessione o autorizzazione. 
  13.  Il  Ministro  delibera   la   revoca   della   concessione   o
dell'autorizzazione nei seguenti casi: 
    a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto
di rilascio della concessione o dell'autorizzazione; 
    b) di perdita  dei  requisiti  previsti  per  il  rilascio  della
concessione o della autorizzazione; 
    c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7. 
  14. Ove la condanna penale o la perdita  dei  requisiti  soggettivi
riguardino il rappresentante legale della persona giuridica  titolare
della concessione, la revoca di cui  al  comma  13  ha  luogo  se  il
rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni  dal
verificarsi dell'evento. 
  15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione  comporta  la
cancellazione del registro di cui all'articolo 12. 
  16. I  direttori  dei  Circoli  delle  costruzioni  telegrafiche  e
telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero  delle
poste e  delle  telecomunicazioni  le  violazioni  alle  disposizioni
richiamate dal presente articolo. 
  17. Le somme versato a titolo di  sanzioni  amministrative  per  le
violazioni previste dal  presente  articolo  spettano  esclusivamente
allo Stato.