Art. 24.
1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzaro ad emanare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto
di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in
relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, a difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro interessi guiridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme
particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante
strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al
medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con
uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le
categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella
loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al
comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione,
nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti
l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facolta' di differire
l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi
possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977
(Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni
e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), e' il
seguente:
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la
cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita'
dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n.
400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986
(Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n.
121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
e' il seguente:
"Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati dal Centro di cui all'articolo
precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo
articolo 11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di
comportamento puo' essere fondata esclusivamente su
elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un
profilo della personalita' dell'interessato".