Art. 25. 
 
  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed  estrazione
di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con  i  limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.  Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso  del  costo  di
riproduzione, salve le disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.  Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o
che lo detiene stabilmente. 
  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  e  debbono
essere motivati. 
  4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,  questa  si
intende rifiutata. 
  5. Contro le determinazioni amministrative concernenti  il  diritto
di accesso e nei casi previsti dal  comma  4  e'  dato  ricorso,  nel
termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo  regionale,  il
quale decide  in  camera  di  consiglio  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi  i  difensori
delle  parti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta.  La  decisione  del
tribunale e' appellabile, entro trenta giorni  dalla  notifica  della
stessa, al Consiglio di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
modalita' e negli stessi termini. 
  6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione  dei
documenti richiesti.