Art. 26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s'intende realizzata.
Nota all'art. 26:
- La legge n. 839/1984 reca: "Norme sulla Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".