Art. 27.
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa e' presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed e' composta da sedici membri, dei quali due senatori e due
deputati designati dai Presidenti delle respettive Camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su
designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i
professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra
i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
5. La Commissione vigila affinche' venga attuato il principio di
piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione
con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo.
Nota all'art. 27:
- La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato".