Art. 28. 
 
  1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito  dal
seguente; 
  "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non  ne  abbia  diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni  amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza  a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto  ad  un  ufficio  rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".