Art. 37.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare
domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun
deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali
adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei
prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa
commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
b) le generalita' della persona responsabile del funzionamento
dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo
188- bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o
magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione
dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti
locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si
intende commerciare.
5. Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti,
rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario,
le condizioni e le garanzie.
Nota all'art. 37:
- L'art. 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. n. 1265/1934, aggiunto dall'art. 5 della
legge 1 maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato:
"Art. 188- bis. - Ogni deposito o magazzino nel quale si
eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici
usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere
diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia,
o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo
professionale, che assume la responsabilita' del
funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente
articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento a
duemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,
puo' ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il
provvedimento del prefetto e' definitivo".
La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma
dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non
costituissero piu' reato e fossero soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte
le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena
dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata
dall'art. 42, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati
punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra
e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21
ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con
assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12
luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre
1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art.
113, primo comma). La misura attuale della sanzione e'
quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".