Art. 37. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37) 
Autorizzazione al commercio all'ingrosso 
  1.  Chiunque  intende  ottenere   l'autorizzazione   al   commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o  psicotrope  deve  presentare
domanda  al  Ministero  della  sanita',  separatamente  per   ciascun
deposito o filiale. 
  2. Il  Ministero  della  sanita'  accerta  l'idoneita'  dei  locali
adibiti alla conservazione e  alla  custodia  delle  sostanze  e  dei
prodotti. 
  3. Le  spese  relative  a  tali  accertamenti  sono  a  carico  del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati  con  imputazione  ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. 
  4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare: 
    a) le generalita' del titolare o  la  denominazione  dell'impresa
commerciale con l'indicazione del legale rappresentante; 
   b) le generalita' della  persona  responsabile  del  funzionamento
dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti  previsti  dall'articolo
188- bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
   c)  l'ubicazione  delle  sedi,  delle  filiali,  dei  depositi   o
magazzini nei quali il commercio viene esercitato  con  l'indicazione
dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla 
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la 
   indicazione delle misure di  sicurezza  adottate  per  i  predetti
   locali; 
d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si 
intende commerciare. 
  5. Il Ministro della sanita',  previ  gli  opportuni  accertamenti,
rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove  necessario,
le condizioni e le garanzie. 
 
          Nota all'art. 37:
             - L'art. 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, aggiunto dall'art. 5 della
          legge 1› maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato:
             "Art. 188- bis. - Ogni deposito o magazzino nel quale si
          eserciti il  commercio  all'ingrosso  di  prodotti  chimici
          usati  in  medicina  e  preparati  farmaceutici deve essere
          diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia,
          o  in  farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo
          professionale,   che   assume   la   responsabilita'    del
          funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.
             Chiunque  contravvenga  alle  disposizioni  del presente
          articolo  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  duecento  a
          duemila.
             Il  prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,
          puo' ordinare la chiusura  del  deposito  o  magazzino.  Il
          provvedimento del prefetto e' definitivo".
             La  sanzione  dell'ammenda  di  cui  al  penultimo comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
          5  ottobre  1945,  n.   679),  poi  per otto (D.L.C.P.S. 21
          ottobre  1947,  n.   1250),   quindi   per   quaranta   con
          assorbimento  dei  precedenti  aumenti  (art.  3,  legge 12
          luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre
          1981, n.  689, art. 114, primo comma, in relazione all'art.
          113, primo comma).  La misura  attuale  della  sanzione  e'
          quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".