Art. 14. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990. COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del Tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.