Art. 14. 
1. Le  disposizioni  della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991. 
 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990. 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  CARLI, Ministro del Tesoro 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.