Art. 12.
  1. Per assicurare il  collegamento  delle  attivita'  investigative
relative  a  delitti  di criminalita' organizzata, le amministrazioni
interessate  provvedono  a  ((  costituire  ))  servizi  centrali   e
interprovinciali  della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza.
  2. In determinate regioni e per  particolari  esigenze,  i  servizi
previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze.
Alla  costituzione  e  alla  organizzazione  dei  servizi  interforze
provvede con decreto il Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri  di  grazia  e  giustizia,  della  difesa  e  delle finanze,
assicurando la pari valorizzazione delle  forze  di  polizia  che  vi
partecipano.
  3.  A  fini  informativi,  investigativi  e  operativi,  i  servizi
indicati nei commi  1  e  2  si  coordinano  fra  loro,  nonche',  se
necessario,  con  gli  altri  organi o servizi di polizia giudiziaria
previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente
interessati.
  4.  Quando  procede  a  indagini  per   delitti   di   criminalita'
organizzata,   il   pubblico   ministero   si   avvale   di   regola,
congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della  Polizia  di
Stato,  dell'Arma  dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita'
degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai  quali,  a
norma  dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere indagini
relative a tali delitti.
  5. Il pubblico ministero  impartisce  le  opportune  direttive  per
l'effettivo  coordinamento  investigativo  e  operativo tra i diversi
organismi di polizia giudiziaria.
  6. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge 1› aprile 1981, n.
121 (a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Assicura  unita'
di  indirizzo  e  coordinamento  dei  compiti e delle attivita' degli
ufficiali  ed  agenti  di   pubblica   sicurezza   nella   provincia,
promuovendo le misure occorrenti.".
  7. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1› aprile 1981, n.
121  (a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Del Comitato fa
parte    anche    il    direttore    generale    dell'Amministrazione
penitenziaria.".
  8.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente  decreto,  il  Ministro  dell'interno  emana
direttive  per  la  realizzazione  a livello provinciale, nell'ambito
delle potesta' attribuite al prefetto a norma del comma 6,  di  piani
coordinati  di  controllo  del  territorio  da  attuarsi  a  cura dei
competenti uffici della Polizia di Stato e  dei  comandi  provinciali
dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza, ai quali
possono partecipare, previa richiesta  al  sindaco,  contingenti  dei
corpi o servizi di polizia municipale.
 
             (a)  La  legge  n.  121/1981  reca:  "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza".    Si
          trascrive  il  testo degli articoli 13 e 18 di detta legge,
          come modificati dal presente articolo:
             "Art.  13  (Prefetto).  -  Il  prefetto   e'   autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza.
             Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e
          della  sicurezza  pubblica  nella  provincia e sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura
          unita' di indirizzo e coordinamento  dei  compiti  e  delle
          attivita'  degli  ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
          nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
             A tali fini  il  prefetto  deve  essere  tempestivamente
          informato   dal   questore  e  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.
             Il  prefetto  dispone della forza pubblica e delle altre
          forze eventualmente poste a sua disposizione in  base  alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
             Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni
          sull'attivita'  delle  forze  di  polizia in riferimento ai
          compiti di cui al presente articolo.
             Il prefetto tiene informato il  commissario  di  Governo
          nella  regione  sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
            "Art.  18  (Comitato  nazionale   dell'ordine   e   della
          sicurezza  pubblica). - Presso il Ministero dell'interno e'
          istituito  il  Comitato  nazionale  dell'ordine   e   della
          sicurezza  pubblica  quale  organo ausiliario di consulenza
          del  Ministro  dell'interno  per  l'esercizio   delle   sue
          attribuzioni  di  alta  direzione  e  di  coordinamento  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica.
             Il Comitato e' presieduto dal Ministro  dell'interno  ed
          e'  composto  da un Sottosegretario di Stato per l'interno,
          designato dal Ministro, con funzioni  di  vice  presidente,
          dal  capo  della  polizia-direttore generale della pubblica
          sicurezza,   dal   comandante   generale   dell'Arma    dei
          carabinieri,   dal  comandante  generale  del  Corpo  della
          guardia  di  finanza.  Del  Comitato  fa  parte  anche   il
          direttore generale dall'Amministrazione penitenziaria.
             Il  Ministro  dell'interno  puo'  chiamare a partecipare
          alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero
          dell'interno,  l'ispettore   generale   del   Corpo   delle
          capitanerie   di   porto,   nonche'   altri  rappresentanti
          dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; puo'
          invitare  alle  stesse  riunioni   componenti   dell'ordine
          giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
             Un  funzionario  con  qualifica  dirigenziale espleta le
          funzioni di segretario del Comitato".