Art. 32.
                        Disposizioni generali
  1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985,  n.  751,  gli  insegnanti  incaricati  di  religione cattolica
partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli  alunni
che  si  sono  avvalsi  dell'insegnamento  della religione cattolica,
fermo quanto previsto dalle norme vigenti in  ordine  al  profitto  e
alla  valutazione  per  tale  insegnamento.  Ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202,  nello  scrutinio
finale,  nel  caso  in  cui  le norme richiedano una deliberazione da
adottarsi  a  maggioranza,  il  voto  espresso   dall'insegnante   di
religione,  se  determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.
  2. Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV  e  V
della  presente  ordinanza, la riunione preliminare ha luogo il primo
giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
I candidati che per motivi di culto  non  intendano  sostenere  prove
d'esame  nei  giorni stabiliti dal relativo calendario possono essere
ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo,  prima
della conclusione della sessione d'esame.
  3.  Per  lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti
pareggiati  e  legalmente  riconosciuti  e  nelle  scuole  magistrali
convenzionate,  si  applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza
ministeriale 30 gennaio 1984.