Art. 32. Disposizioni generali 1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 2. Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV e V della presente ordinanza, la riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendano sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. 3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.