Art. 29 
(Rimborso  dei   tributi   riconosciuti   incompatibili   con   norme
                            comunitarie) 
 
  1. Il termine quinquennale di decadenza  previsto  dallarticolo  91
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, deve intendersi applicabile a  tutte  le  domande  e  le
azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato  in  relazione  ad
operazioni doganali. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  predetto
termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello
stesso testo unico sono ridotti a tre anni. 
  2.   I   diritti   doganali   all'importazione,   le   imposte   di
fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello  zucchero
e  i  diritti  erariali  riscossi  in  applicazione  di  disposizioni
nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a  meno
che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti. 
  3. L'articolo 19 del  decreto-legge  30  settembre  1982,  n.  688,
covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,  n.  873,
e'  applicabile  quando  i  tributi  riscossi   non   rilevando   per
l'ordinamento comunitario. 
  4. La domanda di rimborso dei diritti e delle  imposte  di  cui  ai
commi 2 e 3, quando la  relativa  spesa  ha  concorso  a  formare  il
reddito   d'impresa,   deve   essere   comunicata,    a    pena    di
inammissibilita', anche all'ufficio tributario  che  ha  ricevuto  la
dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza. 
  5. I crediti di rimborso dei diritti e  delle  imposte  di  cui  ai
commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti. 
  6. Quando la Corte di giustizia delle  Comunita'  europee  dichiara
incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione  od  esenzione
tributaria, la cessazione dell'efficacia della  disposizione  che  la
prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro delle finanze. 
  7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il
rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 29:
          - Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, concerne l'approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale. Gli articoli 84 e 91 recitano;
          "Art. 84 (Prescrizione dei diritti  doganali),  -  l'azione
          dello  Stato  per  la  riscossione  dei diritti doganali si
          prescrive nel termine di cinque anni.
          Il termine decorre:
          a)  Dalla  data  della  bolletta  per  i  diritti  in  essa
          liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi
          causa, o dovuti in conseguenza di errori di  calcolo  nella
          liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;
          b)  dalla  data  del  termine  fissato  nella  bolletta  di
          cauzione di cui all'art. 141  per  la  presentazione  delle
          merci  alla  dogana  di  destinazione,  quando si tratta di
          diritti doganali  dovuti  in  conseguenza  alla  spedizione
          delle merci ad altra dogana od in transito;
          c)  dalla  data della chiusura dei conti di magazzino delle
          singole partite per i diritti in conseguenza del  movimento
          delle   merci  depositate  nei  magazzini  doganali  e  nei
          magazzini di temporanea custodia.
          d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili,  in
          ogni altro caso.
          Qualora  il  mancato  pagamento,  totale  o  parziale,  dei
          diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione
          decorre dalla  data  in  cui  il  decreto  o  la  sentenza,
          pronunciati   nel   procedimento   penale,   sono  divenuti
          irrevocabili.
          Se il mancato pagamento  dipende  da  erroneo  od  inesatto
          accertamento  della qualita', della quantita', del valore o
          della origine della merce,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 74".
          "Art.  91  (Rimborsi).  -  Il  contribuente  ha  diritto al
          rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto  per  errori
          di  calcolo  nella  liquidazione o per l'applicazione di un
          diritto diverso da quello fissato in tariffa per  la  merce
          descritta  nel  risultato dell'accertamento, purche' ne sia
          fatta domanda nel termine perentorio di cinque  anni  dalla
          data  del  pagamento  e  la  domanda  sia  corredata  dalla
          bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento.
          Qualora,  nel  predetto  termine  di  cinque  anni,   dalla
          revisione  delle  bollette  emergono errori di calcolo o di
          tassazione  a  danno  dei  contribuenti,  l'amministrazione
          provvede    al   rimborso   senza   che   occorra   domanda
          dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve  esibire,  a
          richiesta  dell'amministrazione,  la  bolletta  originale e
          quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.
          Se l'indebito pagamento  dipende  da  erroneo  od  inesatto
          accertamento  della qualita', della quantita', del valore o
          dell'origine della  merce,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 74".
          -  Il  decreto-legge  30 settembre 1982, n. 688, convertito
          con legge 27 novembre 1982, n. 873, concerne misure urgenti
          in materia di entrate fiscali.