ART. 30. 
      (Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e 
paramediche). 
1. Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"18)  le  prestazioni  mediche  e  paramediche  rese   alla   persona
nell'esercizio  delle  professioni  e  arti  sanitarie   soggette   a
vigilanza ai sensi dell'articolo  99  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni;". 
 
          Note all'art. 30:
          -   Il  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  istituisce  e
          disciplina l'I.V.A.  L'art. 10, n. 18), recitava:
          "18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e
          arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi  dell'art.  99
          del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
          n. 1265, e successive modificazioni".
          -  Il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, concerne
          l'approvazione del testo unico delel leggi sanitarie l'art.
          99 recita:
          "Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esecizio  delel  arti
          ausiliarie  delle professioni sanitarie. S'intendono desig-
          nate  con  tale  espressione  le  arti  dell'odontotecnico,
          dell'ottico,   del   meccanico   ortopedico  ed  ernista  e
          dell'infermiere  abitato   o   autorizzato,   compresi   in
          quest'ultima  categoria  i  capi bagnini degli stabilimenti
          idroterapici e i massaggiatori.
          Con regio decreto, su proposta del Ministro per  l'interno,
          sentiti   il   Ministro   dell'educazione  nazionale  e  il
          Consiglio di Stato, possono essere sottoposte  a  vigilanza
          sanitaria  altre  arti,  che  comunque abbiano rapporto con
          l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo  le  norme
          che sono determinate nel decreto medesimo.
          La vigilanza si estende:
          a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
          b)  all'esercizio  delle professioni sanitarie e delle arti
          ausiliarie anzidette".