ART. 30. (Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche). 1. Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;".
Note all'art. 30: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istituisce e disciplina l'I.V.A. L'art. 10, n. 18), recitava: "18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni". - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concerne l'approvazione del testo unico delel leggi sanitarie l'art. 99 recita: "Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esecizio delel arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono desig- nate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale e il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette".