ART. 33. (Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum). 1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica ache allo spirito contenuto nel rhum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio.
Note all'art. 33. - Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, reca modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo emesse dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee nelle cause 216/81 e 319/81, noche' aumento dell'I.V.A. su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoliL'art. 3, comma 1 bis, recita: "Art. 1-bis. - In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in lire 340.000 per ettanidro". - La legge 11 marzo 1988, n. 67, e' la legge finanziaria 1988. - Il regolamento CEE n. 1576/89 e' stato pubblicato in G.U. R.I. n. 56 del 20 luglio 1989, 2a serie speciale.