ART. 33. 
    (Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum). 
1.  L'aliquota  ridotta  dell'imposta  di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole  etilico)
prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del  decreto-legge  15  giugno
1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  luglio
1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992  dall'articolo  8,
comma 20, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  si  applica  ache  allo
spirito contenuto nel rhum, come  definito  dal  regolamento  CEE  n.
1576/89 del Consiglio. 
 
          Note all'art. 33.
          -  Il  decreto-legge  15  giugno   1984,   n.   232,   reca
          modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune
          bevande  alcoliche  in  attuazione delle sentenze 15 luglio
          1982 e 15 marzo  emesse  dalla  Corte  di  Giustizia  delle
          Comunita'  Europee  nelle  cause  216/81  e  319/81, noche'
          aumento dell'I.V.A. su alcuni vini spumanti e  dell'imposta
          di fabbricazione sugli alcoliL'art. 3, comma 1 bis, recita:
          "Art.  1-bis.  -  In  deroga alla disposizione del comma 1,
          fino al 31 dicembre 1988  per  gli  alcoli  ottenuti  dalla
          distillazione    del    vino,   dei   sottoprodotti   della
          vinificazione, delle patate, della frutta, del  sorgo,  dei
          fichi,   delle   carrube   e   dei   cereali  l'imposta  di
          fabbricazione e la corrispondente  sovrimposta  di  confine
          sono fissate in lire 340.000 per ettanidro".
          -  La  legge  11 marzo 1988, n. 67, e' la legge finanziaria
          1988.
          - Il regolamento CEE n. 1576/89 e' stato pubblicato in G.U.
          R.I.  n. 56 del 20 luglio 1989, 2a serie speciale.