ART. 34. (Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione). 1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunita' europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione. 2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. 3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. 4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo. 6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni. 7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".
Note all'art. 34. - La legge 11 maggio 1981, n. 213, concerne modificazioni al regime fiscale degli spiriti. L'art. 5 recitava: "Art. 5. - Gli importatori dai Paesi CEE di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla presentazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare mediante applicazione delle aliquote della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi. Non sono ammessi esoneri dalla presentazione della cauzione di cui al comma precedente. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato. Con decreto del Ministero delle finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo. Per quanto riguarda non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni". - La legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concerne modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. L'art. 19 recita: "Art. 19. - L'amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali". - Il decreto ministeriale 8 luglio 1924 approva il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.