ART. 34. 
             (Modifiche al regime fiscale degli spiriti. 
                             Cauzione). 
1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal
seguente: 
"Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti  alle  Comunita'
europee e dai Paesi terzi, individuati  ai  sensi  del  comma  7,  di
bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati
ad acquistare  contrassegni  di  Stato  da  applicare  ai  recipienti
contenenti i suindicati prodotti prima della  loro  presentazione  in
dogana per l'importazione. 
2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di  una  cauzione
il cui importo  va  determinato,  in  relazione  al  quantitativo  di
prodotto da importare, mediante  applicazione  della  aliquota  della
sovrimposta  di  confine  vigente  al   momento   dell'acquisto   dei
contrassegni sugli alcoli di prima categoria e  con  riguardo  ad  un
contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. 
3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione
della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15  dicembre  1971,
n. 1161. 
4. La cauzione resta in tutto o in parte  definitivamente  incamerata
all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei
contrassegni  la  merce  non  sia  stata  presentata  in  dogana  per
l'importazione  o  non  si  sia  provveduto  alla  restituzione   dei
contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i  contrassegni
riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato. 
5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'
di applicazione delle disposizioni del presente articolo. 
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni
del  testo  unico  delle  disposizioni   di   carattere   legislativo
concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti,  approvato  con
decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni. 
7. Sulla base  degli  specifici  accordi  conclusi  con  l'Italia  in
materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli  conclusi  con
le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il
Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi  terzi
alle Comunita' europee ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo". 
 
          Note all'art. 34.
          -  La  legge 11 maggio 1981, n. 213, concerne modificazioni
          al regime fiscale degli spiriti. L'art. 5 recitava:
          "Art. 5.  -  Gli  importatori  dai  Paesi  CEE  di  bevande
          alcoliche   prodotte   in   detti   Paesi   possono  essere
          autorizzati  ad  acquistare  contrassegni   di   Stato   da
          applicare  ai  recipienti  contenenti i suindicati prodotti
          prima   della   loro   presentazione    in    dogana    per
          l'importazione.
          L'autorizzazione  e'  subordinata alla presentazione di una
          cauzione il cui importo va  determinato,  in  relazione  al
          quantitativo di prodotto da importare mediante applicazione
          delle  aliquote  della sovrimposta di confine e del diritto
          erariale  normale  vigenti  al  momento  dell'acquisto  dei
          contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo
          ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi.
          Non sono ammessi esoneri dalla presentazione della cauzione
          di cui al comma precedente.
          La  cauzione  resta  in  tutto  o  in parte definitivamente
          incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla
          data di acquisto dei contrassegni la merce  non  sia  stata
          presentata   in   dogana   per  l'importazione  o  non  sia
          provveduto   alla   restituzione   dei   contrassegni   non
          utilizzati   per   qualsiasi  motivo.  Per  i  contrassegni
          riconsegnati  non  compete  alcun   rimborso   dell'importo
          pagato.
          Con  decreto  del Ministero delle finanze saranno stabilite
          le  modalita'  di  applicazione  delle   disposizioni   del
          presente articolo.
          Per quanto riguarda non espressamente previsto si applicano
          le disposizioni del testo unico delle leggi dell'imposta di
          fabbricazione   sugli   spiriti,   approvato   con  decreto
          ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni".
          -  La  legge  15   dicembre   1971,   n.   1161,   concerne
          modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti
          ad imposta di fabbricazione. L'art. 19 recita:
          "Art.  19.  -  L'amministrazione finanziaria puo' concedere
          alle amministrazioni dello Stato e degli enti  pubblici  ed
          alle  ditte  di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo
          di prestare le cauzioni  comunque  dovute  a  garanzia  dei
          tributi  gravanti  sui  prodotti  soggetti  ad  imposta  di
          fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a  diritti
          erariali".
          -  Il  decreto  ministeriale 8 luglio 1924 approva il testo
          unico   delle   disposizioni   di   carattere   legislativo
          concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.