ART. 35. 
(Applicazione del regolamento CEE  n.  3842/86  del  Consiglio  sulle
                        merci contraffatte). 
1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86  del  Consiglio,
che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera  pratica  di
merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono in-
tegrate dalle disposizioni di cui al presente articolo. 
2. Competente a ricevere le domande di sospensione  della  immissione
in  libera  pratica  di  merci  contraffatte,  ai  sensi  del  citato
regolamento,  e'  la  Direzione  generale  delle  dogane  e   imposte
indirette del Ministero delle  finanze,  che  provvede  sentito,  ove
necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3. 
3. Il Comitato e' composto da  tre  funzionari  del  Ministero  delle
finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui
uno con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore,  che  lo
presiede,  e  da  tre  funzionari  designati,  rispettivamente,   dai
Ministri  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 
4. La decisione di accoglimento e'  trasmessa  alle  dogane  indicate
nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste  dal
predetto  regolamento;  trascorsi  dieci  giorni   lavorativi   dalla
sospensione della immissione in  libera  pratica,  le  merci  vengono
comunque svincolate se la dogana  non  riceve  formale  comunicazione
della avvenuta presentazione del ricorso di  merito  alla  competente
Autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate. 
5. Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale  danno  arrecato
all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzione a parziale
copertura dei danni medesime. E' altresi'  tenuto  ad  anticipare  le
spese  di  procedura  ed  a  corrispondere  le  eventuali  spese   di
magazzinaggio. 
6. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto,
le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione  delle  norme
del citato regolamento e delle norme di  cui  al  presente  articolo,
anche al fine della  verifica  e  dell'eventuale  accertamento  della
contraffazione delle merci dichiarate per  la  immissione  in  libera
pratica. 
 
          Nota all'art. 35:
          -  Il  regolamento  CEE  n.  3842/86 e' stato pubblicato in
          G.U.C.E. n.  1.357 del 18 dicembre 1986.