ART. 36. 
(Importazione  dei   beni   che   non   hanno   fruito   di   sgravio
                         all'esportazione). 
1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunita' europee,
quando i beni importati non  hanno  fruito  di  sgravio  nello  Stato
membro  di  provenienza  e  non  ricorrono  le  condizioni   per   il
riconoscimento  della  franchigia  all'importazione,   l'imposta   e'
applicata tenendo  conto  dell'analoga  imposta  pagata  nello  Stato
membro ed ancora inglobata nel  valore  dei  bei  stessi  al  momento
dell'importazione. 
2. L'imposta ancora inglobata e' costituita: 
a) dall'intero importo dell'imposta versata  nello  Stato  membro  di
esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il  valore
del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto; 
b)  dall'importo  dell'imposto  versata   nello   Stato   membro   di
esportazione,  ridotta  di  una  percentuale  pari  a  quella   della
diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui,  all'atto
dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore  rispetto  al
relativo prezzo d'acquisto. 
3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 e' escluso  dalla  base
imponibile ed e' detratto dall'imposta dovuta all'importazione. 
4.  L'importatore  deve  fornire  la  prova  dell'avvenuto  pagamento
dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima
transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.