ART. 39. 
        (Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE 
sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni  mobili  materiali
diversi dai mezzi di trasporto). 
1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono sostituite dalla seguente: 
"d)  le  prestazioni  derivanti  da  contratti  di  locazione   anche
finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali  diversi  dai
mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al  numero  2)
del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni  pubblicitarie,  di
consulenza  e  assistenza  tecnica  o  legale,  comprese  quelle   di
formazione e  di  addestramento  del  personale,  di  elaborazione  e
fornitura di dati e simili, le  prestazioni  relative  ad  operazioni
bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti  di
personale, nonche' le prestazioni di  intermediazione  inerenti  alle
suddette  prestazioni  e   quelle   inerenti   all'obbligo   di   non
esercitarle, si considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato
quando sono rese a soggetti domiciliati nel  territorio  stesso  o  a
soggetti  ivi  residenti  che  non  hanno  stabilito   il   domicilio
all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in  Italia  di
soggetti domiciliati o residenti all'estero, a  meno  che  non  siano
utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea". 
2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo  7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f). 
 
          Note all'art. 39:
          -  La  direttiva 84/386 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. L. 208 del 3 agosto 1984.
          - Per  il  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,  vedi  nota
          precedente.
          - L'art. 7, lettere d) ed e), recitava:
          "d)  le  prestazioni  derivanti  da contratti di locazione,
          noleggio e simili di  beni  mobili  materiali  diversi  dai
          mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio
          dello  Stato  quando  il  bene,  che  ne  forma  oggetto e'
          utilizzato nel territorio stesso;
          e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2, dell'art.  3
          le  prestazioni  pubblicitarie,  di  consulenza  tecnica  o
          legale, di elaborazione e fornitura di dati  e  simili,  le
          prestazioni  relative ad operazioni bancarire, finanziarie,
          e assicurative e quelle relative a prestito  di  personale,
          nonche'  le  prestazioni  di  intermediazione inerenti alle
          suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo  di  non
          esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello
          Stato,   quando   sono  rese  a  soggetti  domiciliati  nel
          territorio stesso  o  a  soggetti  ivi  residenti  che  non
          abbiano  stabilito  il  domicilio  all'estero e quando sono
          rese   a  stabili  organizzazioni  in  Italia  di  soggetti
          domiciliati e residenti all'estero, a meno  che  non  siano
          utilizzate fuori della Comunita' economica europea".