ART. 40. 
    (Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA). 
1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile e' inserito il seguente: 
"Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di
cui agli articoli 49 e 50 del trattato che  istituisce  la  Comunita'
europea  del  carbone  e  dell'acciaio).  -   I   crediti   derivanti
dall'applicazione dei prelievi di cui  agli  articoli  49  e  50  del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea   del   carbone   e
dell'acciaio, nonche' dalle  relative  maggiorazioni  di  mora,  sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto". 
2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai  crediti
sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia'
stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia,
alla stessa data, ancora in corso. 
3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o
ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata
in  vigore  dell'articolo  2783-bis  del   codice   civile,   possono
contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che,
per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro  crediti
proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di 
procedura civile, fino alla distribuzione della somma 
  ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma  ricavata
dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle
disposizioni  sulla  disciplina  del   fallimento,   del   concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, fino a che il giudice competente non  abbia  reso  esecutivo  il
riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto. 
 
          Note all'art. 40:
          -  Il  trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea del
          carbone e dell'acciaio, gli articoli 49 e 50 recitano:
          "Art. 49. - L'Alta Autorita' ha il potere di  procurarsi  i
          fondi necessari per il compimento della sua missione:
            stabilendo  imposizioni  sulla  produzione  di  carbone e
          d'acciaio;
          - contraendo prestiti.
          Essa puo' ricevere a titolo gratuito.
          Art. 50. - 1. Le imposizioni sono destinate a sopperire:
          - alle spese d'amministrazione previste all'articolo 78;
          - alla sovvenzione non rimborsabile  prevista  all'articolo
          56, concernente il riadattamento;
          -  in  materia  di  facilitazione di finanziamento previste
          agli articoli 54 e 56 e dopo ricorso al  fondo  di  riserva
          alla  parte  del  servizio dei prestiti dell'Alta Autorita'
          eventualmente non compensata dal servizio dei suoi prestiti
          attivi,  e  parimentate  al  rischio  eventuale  della  sua
          garanzia  ai  prestiti passivi contratti direttamente dalle
          imprese:
          - alle spese destinate all'incoraggiamento  delle  ricerche
          tecniche   ed  economiche  alle  condizioni  previste  alla
          sezione 2 dell'articolo 55.
          2. Le imposizioni sono applicate  annualmente  sui  diversi
          prodotti  in  base al loro valore medio: il saggio non puo'
          superare l'1% salvo autorizzazione preventiva del Consiglio
          decisa  a  maggioranza  di   due   terzi.   Le   condizioni
          d'applicazione  e  di riscossione sono fissate, evitando in
          ogni modo possibile tassazione  cumulative,  con  decisione
          generale  dell'Alta  Autorita' presa dopo consultazione del
          Consiglio.
          3. L'Alta Autorita' puo' infliggere, a carico delle imprese
          che non rispettino le decisioni da essa prese in esecuzione
          del presente articolo, aumenti al massimo del 5%  per  ogni
          trimestre di mora".