ART. 40. (Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA). 1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio). - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto". 2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso. 3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.
Note all'art. 40: - Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, gli articoli 49 e 50 recitano: "Art. 49. - L'Alta Autorita' ha il potere di procurarsi i fondi necessari per il compimento della sua missione: stabilendo imposizioni sulla produzione di carbone e d'acciaio; - contraendo prestiti. Essa puo' ricevere a titolo gratuito. Art. 50. - 1. Le imposizioni sono destinate a sopperire: - alle spese d'amministrazione previste all'articolo 78; - alla sovvenzione non rimborsabile prevista all'articolo 56, concernente il riadattamento; - in materia di facilitazione di finanziamento previste agli articoli 54 e 56 e dopo ricorso al fondo di riserva alla parte del servizio dei prestiti dell'Alta Autorita' eventualmente non compensata dal servizio dei suoi prestiti attivi, e parimentate al rischio eventuale della sua garanzia ai prestiti passivi contratti direttamente dalle imprese: - alle spese destinate all'incoraggiamento delle ricerche tecniche ed economiche alle condizioni previste alla sezione 2 dell'articolo 55. 2. Le imposizioni sono applicate annualmente sui diversi prodotti in base al loro valore medio: il saggio non puo' superare l'1% salvo autorizzazione preventiva del Consiglio decisa a maggioranza di due terzi. Le condizioni d'applicazione e di riscossione sono fissate, evitando in ogni modo possibile tassazione cumulative, con decisione generale dell'Alta Autorita' presa dopo consultazione del Consiglio. 3. L'Alta Autorita' puo' infliggere, a carico delle imprese che non rispettino le decisioni da essa prese in esecuzione del presente articolo, aumenti al massimo del 5% per ogni trimestre di mora".