Art. 27. 
                  (Proroga di esenzione dall'ILOR). 
1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68  della  legge  21  luglio
1967, n. 613, ed  all'articolo  40,  sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  601,  da  ultimo
prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20  della  legge  10
febbraio 1989, n. 48, e' ulteriormente prorogata fino al 31  dicembre
1995. 
 
          Note all'art. 27:
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  34  della  legge n.
          613/1967 (per l'argomento trattato nella legge v.  nota  ad
          art. 6):
          "Art.  34.  -  La parte non superiore al 50 per cento degli
          utili dichiarati dalle societa' e dagli enti  tassabili  in
          base  a bilancio, realizzati nell'esercizio di attivita' di
          coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui  all'art.  2,
          e'  esente  da  imposta di ricchezza mobile categoria B nei
          venti esercizi successivi  alla  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   purche'  investita  direttamente  nella
          prospezione non esclusiva  o  nella  ricerca  esclusiva  di
          idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  o  in  ambedue  le fasi,
          esplicate sia nel mare territoriale, sia nella  piattaforma
          continentale,  sia  nelle  zone  del  territorio  nazionale
          soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
          L'esenzione  compete fino alla concorrenza del 50 per cento
          del costo dell'attivita' prevista nel precedente comma.
          Per  ottenere  l'esenzione  prevista  nel  primo  comma, le
          societa' e gli enti tassabili in  base  a  bilancio  devono
          farne  esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale
          dei redditi, indicando altresi' la parte  degli  utili  che
          intendono  investire.  Alla dichiarazione deve essere unito
          un progetto di massima degli investimenti,  che  specifichi
          la  data  di  inizio  e di ultimazione delle opere, il loro
          costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
          L'esenzione  e' applicata, in via provvisoria, in base alla
          dichiarazione per un importo non superiore al 50 per  cento
          del  reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle
          risultanze della documentazione ed osservate le  condizioni
          previste nel comma seguente.
          Le  opere  per  la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
          debbono essere iniziate entro un anno  dalla  presentazione
          della  dichiarazione  ed  ultimate entro un sessennio dalla
          data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori,
          nonche'  l'ammontare  dei  costi sostenuti, dovranno essere
          comprovati mediante certificati  rilasciati  dalla  Sezione
          dell'Ufficio   nazionale   minerario  per  gli  idrocarburi
          competente territorialmente.
          La certificazione prevista nel precedente comma deve essere
          presentata all'Ufficio distrettuale delle  imposte  dirette
          competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di
          prospezione e di ricerca previsti.
          Qualora  risulti  che l'attivita' programmata non sia stata
          iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo,  entro  due
          anni  dalla  scadenza  del termine di sei anni indicato nel
          quinto   comma   del   presente   articolo,   al   recupero
          dell'imposta  provvisoriamente  esonerata  e  si  applica a
          carico della societa' o dell'ente una sopratassa pari al 50
          per cento dell'imposta medesima".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  68  della  legge n.
          613/1967:
          "Art. 68. - L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 della
          presente legge si applica sulla parte non superiore  al  50
          per   cento   degli   utili  realizzati  nell'esercizio  di
          attivita'  di  coltivazione  di  idrocarburi   nelle   zone
          sottoposte  alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n.
          6, purche' tale  parte  sia  direttamente  investita  nelle
          operazioni  di  prospezione  o di ricerca degli idrocarburi
          liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia  nelle  stesse
          zone,  sia  nel  mare  territoriale,  sia nella piattaforma
          continentale italiana, e  le  operazioni  siano  completate
          entro  quattro  anni  dalla  data  di  presentazione  della
          dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.
            L'esenzione di cui al comma precedente e' concessa per la
          durata, alle condizioni e con  le  modalita'  indicate  nel
          citato art. 34".
          - Si trascrive il testo dell'art. 40 del D.P.R. n. 601/1973
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie):
          "Art. 40 (Altre agevolazioni).
          (Omissis).
          L'esenzione  prevista  dall'art.  34  della legge 21 luglio
          1967, n. 613, si applica, alle condizioni e nei limiti  ivi
          indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi".
          -  La  legge n. 48/1989 reca la proroga di termini previsti
          da disposizioni legislative.