Art. 29. 
 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici). 
1. Il reddito delle unita' immobiliari destinate  ad  uso  di  civile
abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di  cui  alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di cui all'articolo  40  del
predetto  testo  unico,  per  le  quali  vengono  posti   in   essere
interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta  dello
Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei
consumi  energetici  in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni  in
materia di contenimento dei consumi energetici  in  conformita'  alle
vigenti  disposizioni  in  materia  di   contenimento   dei   consumi
energetico negli edifici, e' diminuito, ai  fini  dell'  imposta  sul
reddito delle  persone  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse
le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del  predetto
testo unico, per il periodo di imposta in cui e'  stato  eseguito  il
pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota  pari  al  25
per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta  dal
possessore del reddito  in  proporzione  alla  quota  di  possesso  e
rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per  gli
interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre  il  31
dicembre 1994. 
2. I tipi di opere e i relativi  criteri  di  realizzazione  atti  al
contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro delle finanze. 
3.  L'avvenuta  realizzazione  dell'opera  e  il  sostenimento  della
relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni,  da
allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo  di
imposta da cui si applica la riduzione. Con  il  decreto  di  cui  al
comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche  e  le  modalita'  di
rilascio della documentazione occorrente.