Art. 29. (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici). 1. Il reddito delle unita' immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetico negli edifici, e' diminuito, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del predetto testo unico, per il periodo di imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994. 2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze. 3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalita' di rilascio della documentazione occorrente.