Art. 30. 
                 (Accordi e contratti di programma). 
1. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, stipula  con  l'Enel  e  la  Confederazione  italiana  servizi
pubblici degli enti  locali  (CISPEL),  sentite  le  associazioni  di
tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto  di
programma che preveda, tra l'altro,  l'estensione  progressiva  delle
tariffe multiorarie  alle  utenze.  Il  CIP  nella  determinazione  e
nell'aggiornamento  delle  tariffe  elettriche  tiene   conto   delle
iniziative previste dal contratto di programma. 
2. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, stipula con il Comitato nazionale per  la  ricerca  e  per  lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative  (ENEA)  e
le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda: 
a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento  delle  azioni
relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti
rinnovabili; 
b)  la  promozione  di  interventi  dimostrativi  di  uso   razionale
dell'energia  e  di  impiego  delle  fonti  rinnovabili,   anche   in
associazione con altri enti o imprese; 
c)  l'attivazione  della  domanda  potenziale  diffusa  di  risparmio
energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta; 
d)  lo  svolgimento  e  la  promozione  di  attivita'  di   raccolta,
elaborazione e diffusione delle informazioni, nonche' di formazione e
assistenza tecnica degli utenti. 
3. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento
per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con
la RAI e la Federazione italiana editori  giornali  un  contratto  di
programma, di durata quinquennale che preveda: 
a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti  il  risparmio
energetico e l'uso razionale dell'energia  presso  i  cittadini  e  i
consumatori finali, nonche' presso il corpo  docente  e  gli  allievi
delle scuole medie secondarie superiori; 
b)  il  coinvolgimento  delle  associazioni  dei  consumatori,  degli
utenti, degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e 
manutentori, delle imprese 
del  settore  e  di  tutti  quei  soggetti  coinvolti  nei  cicli  di
utilizzazione dell'energia; 
c) la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare, le
caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche  al
fine di promuovere l'utilizzazione  di  quelle  a  basso  consumo  di
energia. 
4. Il CIP nelle  deliberazioni  di  propria  competenza  nel  settore
dell'informazione  tiene  conto  dei  contenuti  del   contratto   di
programma di cui al comma 3.