Art. 30. (Accordi e contratti di programma). 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda: a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili; b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese; c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta; d) lo svolgimento e la promozione di attivita' di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonche' di formazione e assistenza tecnica degli utenti. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda: a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonche' presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori; b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia; c) la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare, le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia. 4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.