Art. 31. (Istituzione del marchio "Risparmio Energetico"). 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di "Risparmio energetico", l'Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonche' dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalita' tecniche per il rilascio del marchio "Risparmio energetico" e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali cosi' come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio di "Risparmio Energetico" e per promuovere l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualita' (IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di "Risparmio energetico" al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Note all'art. 31: Il D.P.R. n. 783/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura sul consumo l'energia degl apparecchi domestici. - Il D.P.R. n. 784/1982 reca attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa all'applicazione ai forni elettrici della direttiva 79/531 (sopra richiamata). - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 v. nota al comma 2 dell'art. 20.