Art. 31. 
                       (Istituzione del marchio 
                       "Risparmio Energetico"). 
1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  al  fine  dell'istituzione  di  un  marchio   di   "Risparmio
energetico", l'Enea individua le caratteristiche per  la  definizione
degli apparecchi domestici  nonche'  dei  sistemi  e  dispositivi  di
illuminazione ad alto rendimento, sulla base  di  normative  tecniche
UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi  al  consumo
di energia elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le  comunica
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  su
indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al  comma
1,  entro  centoventi  giorni  definisce  con  proprio   decreto   le
caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi  di  cui
al comma 1, le procedure e le modalita' tecniche per il rilascio  del
marchio "Risparmio energetico" e  la  relativa  apposizione  mediante
etichettatura, anche in relazione a quanto previsto  dalla  direttiva
del Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 e dalla direttiva del Consiglio  n.
79/531/CEE recepita con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 784. Con lo stesso  decreto  saranno  definite  le
informazioni per un uso razionale dell'energia e per una  diminuzione
dei  consumi  riguardanti  l'utilizzazione  dell'apparecchio  e   dei
dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni
o nei fogli illustrativi a cura del costruttore,  dell'importatore  e
del distributore. 
4. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e  delle
imprese  elettriche   degli   enti   locali   cosi'   come   definite
dall'articolo 22 della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  una  campagna
informativa  al  fine  di  evidenziare   le   caratteristiche   degli
apparecchi e dispositivi di cui al comma  1  dotati  del  marchio  di
"Risparmio Energetico" e  per  promuovere  l'utilizzazione  presso  i
consumatori e i cittadini. 
5. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualita'  (IMQ),
del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua  controlli
a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in  vendita
con il marchio di "Risparmio energetico" al  fine  di  verificare  la
rispondenza del marchio  alle  reali  caratteristiche  e  prestazioni
dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito
di richieste delle  associazioni  di  tutela  dell'ambiente  e  delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. 
 
          Note all'art. 31:
            Il  D.P.R.  n.  783/1982  reca attuazione della direttiva
          (CEE)  n.   79/530  relativa   all'informazione,   mediante
          etichettatura   sul   consumo   l'energia  degl  apparecchi
          domestici.
          -  Il  D.P.R.  n.  784/1982 reca attuazione della direttiva
          (CEE)  n.   79/531  relativa  all'applicazione   ai   forni
          elettrici della direttiva 79/531 (sopra richiamata).
          - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 v. nota
          al comma 2 dell'art. 20.